La legge di Bilancio 2024 ha introdotto delle modalità di calcolo dell’assegno meno favorevoli per i lavoratori con meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995. L’aliquota di rendimento da applicare alla retribuzione, infatti, sarà del 2,5% ogni anno (per arrivare a 37,5% dopo 15 anni), mentre in passato le anzianità minori erano avvantaggiate in quanto si partiva dal 24,4% con il primo anno per poi calare e arrivare comunque al 37,5% dopo 15 anni. Per la quota di pensione A, l’aliquota di rendimento sarà pari al 2,5% moltiplicata per l’anzianità maturata al 31 dicembre 1992. La quota B (cioè quella relativa alle anzianità tra il 1993 e il 1995) peserà per il 7% (due anni al 2,5 a cui si aggiunge il 2 per il 1995). Considerata la presenza della clausola di salvaguardia prevista nella norma, la circolare precisa che, con l’applicazione delle nuove aliquote, l’importo di pensione non potrà essere superiore rispetto a quello calcolato con le regole vigenti al 31 dicembre 2023.
Le precedenti e più generose aliquote continueranno a trovare applicazione:
O per le pensioni anticipate (41 o 42 anni e dieci mesi di contributi) con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023;
O per la pensione anticipata (anche in cumulo) nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista da norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione;
O per la pensione di vecchiaia (67 anni di età);
O per “quota 100”, “quota 102” e “quota 103” (quest’ultima con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023);
O per la pensione indiretta e pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo.
Tuttavia, la circolare precisa che la pensione di anzianità riservata a chi ha svolto lavori “usuranti”, per i quali l’accesso è consentito con il perfezionamento delle quote (da 97,6 a 100,6) con almeno 61 anni 7 mesi di età e 35 anni di contributi, sarà calcolata con i vecchi coefficienti nei confronti di chi ha maturato i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2023. Conseguentemente, il perfezionamento dei requisiti in epoca successiva comporterà l’applicazione dei coefficienti ridotti, ancorché la norma non ne preveda espressamente l’applicazione a tale tipologia di prestazione pensionistica. I nuovi coefficienti saranno, altresì, applicati alle pensioni anticipate e alle pensioni dei “precoci” (con 41 anni di contributi), in entrambi i casi con requisiti perfezionati dal 2024 in avanti.
Il secondo aspetto interessante affrontato nella circolare riguarda la decorrenza dei trattamenti pensionistici. Per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug, la norma prevede un incremento della finestra, attualmente stabilita per la generalità dei lavoratori a tre mesi, che diventeranno quattro mesi per coloro che perfezioneranno i requisiti entro il 31 dicembre 2025, cinque mesi per il 2026, sette mesi per il 2027 e nove mesi a decorrere dal 2028. La circolare esclude le nuove decorrenze per i pensionamenti in regime di cumulo (legge 288/2012) per tali prestazioni che, di conseguenza, rimarranno assoggettate al differimento trimestrale.
Il terzo aspetto esaminato riguarda la determinazione degli oneri di riscatto. L’istituto precisa che, nel caso in cui vengano valorizzati periodi ricadenti nel sistema retributivo, l’onere andrà determinato con i nuovi coefficienti nella ipotesi in cui l’anzianità complessiva – considerando anche i periodi oggetto di riscatto – rimanga inferiore a 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Negli altri casi, continueranno a trovare applicazione i coefficienti previsti dalla legge 965/1965.