Il 1° febbraio 2024, l’Inps ha comunicato, tramite il messaggio n. 454, che è ora consentito presentare la richiesta di accesso alla pensione anticipata mediante il regime Quota 103 e Opzione Donna. Anche se i due provvedimenti sono stati già previsti in passato e utilizzati dagli aventi diritto in numeri particolarmente elevati, in conformità delle legge di bilancio per il 2024 sono state introdotte modifiche anche sostanziali, per procedere alla richiesta ed ottenerne i benefici, che potranno ridurre gli eventuali richiedenti.
Le disposizioni precedenti prevedevano, in via sperimentale per il 2023, la possibilità per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata, di conseguire il diritto alla pensione anticipata, al ricorrere di almeno 62 anni di età anagrafica, ed un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
La modifica operata dalla Legge di bilancio 2024 è l’estensione di Quota 103 a tutto il 2024. L’articolo 1, comma 139, lettera a) della Manovra dispone infatti l’applicazione in via sperimentale della prestazione “per gli anni 2023 e 2024”.
In virtù della proroga all’anno corrente, quanti conseguono il diritto a Quota 103 entro il 31 dicembre 2024, potranno esercitarlo anche successivamente alla predetta data, ferme restando le altre disposizioni e requisiti previsti dalla normativa.
Quindi la Quota 103 è stata mantenuta anche per l’anno corrente, ma con variazioni significative. Pur mantenendo immutati i requisiti di accesso, fissati a 62 anni di età e 41 anni di contributi, la Manovra 2024 introduce due differenti tipologie di calcolo di Quota 103, a seconda della data di maturazione dei requisiti.
Per quanti maturano i requisiti nell’anno 2023 resta in vigore il massimale rappresentato da un importo della prestazione non superiore a cinque volte il trattamento minimo. Al contrario, per coloro che totalizzano i requisiti per l’accesso a Quota 103 nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180”. e in ogni caso, la prestazione è riconosciuta per “un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente” (articolo 1, comma 139, lettera a, punto 4).
In pratica il limite massimo del suo importo, calcolato con il sistema contributivo, non potrà superare di quattro volte il trattamento minimo stabilito dall’Inps, circa 2.272 euro lordi mensili, indipendentemente da quanto versato nel tempo ai fini pensionistici. Taglieggiamento, per molti, che durerà sino al raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, previsto adesso a 67 anni d’età.
Cambiano anche le “finestre” d’uscita. Le precedenti norme prevedevano che, gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturavano i requisiti previsti dalla normativa dal 1° gennaio 2023, conseguivano il diritto a Quota 103 trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
La nuova Manovra interviene (articolo 1, comma 139, lettera b) modificando quest’ultimo aspetto. In particolare, se i requisiti maturano nell’anno 2023, il diritto a Quota 103 decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Se maturano nell’anno 2024, il diritto alla pensione anticipata decorre trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Questi criteri non valgono però per i dipendenti pubblici. Infatti prima delle modifiche della Manovra 2024 era già previsto che, tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, le finestre di accesso a Quota 103 per gli statali differivano rispetto a quelle applicate ai dipendenti del settore privato. In particolare, ai dipendenti pubblici “che maturano dal 1° gennaio 2023” i requisiti previsti dalla normativa “conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data” prevista dalla precedente lettera a) dello stesso comma (1° agosto 2023). La Legge di bilancio per l’anno corrente riserva la finestra di accesso appena citata alle ipotesi di spettanza di Quota 103 grazie ai requisiti maturati nell’anno 2023. Al contrario, la pensione anticipata viene riconosciuta trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se maturati nell’anno 2024.
La Manovra 2024 ha introdotto variazioni significative anche per Opzione Donna, con l’introduzione di requisiti più serrati per l’accesso.
L’età minima per il pensionamento è stata aumentata di un anno, da 60 a 61 anni. Al contrario, non vi è stata alcuna modifica per il requisito di contribuzione di 35 anni, che è ridotto di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni. È quindi chiarito il motivo dell’indicazione del numero dei figli durante l’invio della domanda. È stato confermato anche il gruppo di beneficiarie, limitato alle seguenti categorie di lavoratrici: licenziate o dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero; persone con disabilità pari o oltre il 74 per cento; che assistono, da almeno 6 mesi, persone disabili conviventi, con disabilità in situazione di gravità in base alla legge 104 del 1992.
I cittadini interessati hanno diverse opzioni per presentare la richiesta di pensionamento.
È possibile inoltrare la domanda direttamente attraverso il sito web dell’Inps, accedendo con le credenziali Spid, Cie o Cns. In alternativa, è possibile avvalersi dei servizi forniti dai patronati o contattare il contact center chiamando gratuitamente il numero verde 803164 (da rete fissa) o il numero a pagamento 06164164 (da rete mobile, con tariffe applicate dai vari gestori).