Il cantiere per consentire ai dipendenti, a cui mancano non più di tre anni e sette mesi per la pensione di vecchiaia, di richiedere l’Ape, l’anticipo pensionistico, è tuttora in corso. Dopo la firma, lunedì scorso, del decreto da parte del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, si attende la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Da quella data decorreranno i 30 giorni di tempo per la firma delle convenzioni con le associazioni di banche e assicurazioni, Abi e Ania, essenziali per conoscere con precisione i costi dell’operazione, in particolare il tasso di interesse «in relazione all’evoluzione dei parametri di riferimento». Le convenzioni sono in bozza ed è difficile che tutto l’iter si concluda prima di metà ottobre. Poi dovranno essere gli istituti e le compagnie ad aderire agli accordi per la concessione del finanziamento e delle garanzie assicurative. Si attendono anche le istruzioni dell’Inps, chiamato a certificare il diritto all’anticipo finanziario e a gestire la pratica di Ape e, contestualmente, di pensione di vecchiaia.
La disciplina dell’Ape volontaria costituisce il presupposto anche per l’anticipo finanziario accompagnato dall’accordo con l’azienda. Si tratta della possibilità che lavoratore e datore raggiungano un’intesa in base alla quale il dipendente lascia un po’ prima il posto fruendo dell’Ape e in cambio l’azienda paga i contributi in modo che, nel frattempo, migliori la pensione.
I presupposti
In attesa che tutte le tessere del mosaico Ape vadano al loro posto, ricapitoliamo i presupposti e il meccanismo di calcolo. Al momento della domanda di Ape occorre aver raggiunto il requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi.L’Ape può convivere anche con la prosecuzione dell’attività lavorativa, come prestito garantito dalla pensione futura, ma non con altri trattamenti previdenziali diretti. In caso di posticipo del pensionamento in seguito all’adeguamento dei requisiti per la speranza di vita, si accede a un finanziamento supplementare, a meno di un espresso diniego al momento della domanda.
L’importo massimo di Ape è modulato in base al periodo di fruizione: massimo 75 per cento oltre 36 mesi; 80 per una durata tra 24 e 36; 85 per un tempo inferiore a 24 e fino 36 mesi; 90 per una durata inferiore a ?12 mesi. L’Ape richiesta deve, però, essere di entità tale da non pesare come rata di ammortamento per la restituzione, compresi eventuali altri prestiti, oltre il 30 per cento della pensione.
E’ importante sottolineare che l’istituto finanziatore, che aderisce alla convenzione Abi, rispettati i i parametri di legge sull’importo dell’Ape, può rifiutare la domanda solo in casi circoscritti: dichiarazioni non veritiere o errori e mancanze nella dichiarazione.
Costi
Come si vede dall’esempio pubblicato in pagina, ?l’Ape consente di spalmare la dote pensionistica su un tempo più lungo: nel caso considerato i due anni richiesti per l’anticipo finanziario e i 20 del piano di restituzione. Con la pensione si dovrà certo restituire il capitale e questo taglia l’importo dell’assegno, ma i costi veri e propri sono: interessi, commissione al fondo di garanzia contro la mancata restituzione e assicurazione sul rischio di premorienza. Su tutte queste voci vale l’aiuto fiscale della detrazione al 50 per cento. Ecco perché sul totale della pensione si arriva, nella simulazione (non si considera l’inflazione), a un costo dell’1,4% all’anno.
Il costo dell’anticipo relativo agli interessi è stato scelto al posto del penalizzazione ?sull’importo della pensione come si prospettava nelle ipotesi alternative: la differenza, per la collettività, è che l’anticipo pensionistico è finanziato dalle banche e non pesa sul deficit.
Maria Carla De Cesari – Il Sole 24 Ore – 10 settembre 2017