«Pensione più pesante» ai precoci del pubblico impiego. Lo precisa, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 8381/2012, spiegando i riflessi sui termini di pagamento delle buonuscite (Tfr e Tfs)
A loro, infatti, la riforma Fornero ha tolto il limite massimo di 40 anni d’anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione. Pertanto chi resta in servizio più di 40 anni ha diritto a una pensione più pesante rispetto al passato (quando il calcolo si fermava a 40 anni di servizio), poiché gli verranno considerati i contributi pagati dopo i 40 anni. Lo precisa, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 8381/2012, spiegando i riflessi sui termini di pagamento delle buonuscite (Tfr e Tfs). Subito in pensione. L’Inps ribadisce innanzitutto che ai dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011 non è possibile applicare, neppure su opzione, il nuovo regime; e che pertanto sono lavoratori che restano soggetti alle vecchie regole sia per l’accesso che per la decorrenza della pensione. Da tanto, spiega l’Inps, consegue che l’ente datore di lavoro è tenuto a collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite d’età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nel 2011 erano già in possesso della massima anzianità (i 40 anni) o della quota (somma requisiti età e anzianità) o comunque dei requisiti di pensione.
Chi ci guadagna dalla riforma. Prima della riforma delle pensioni, chi rientrava nel cosiddetto sistema retributivo aveva la pensione calcolata come somma di due quota di pensione (A e B, in virtù di diverse decorrenze di anzianità), comunque nel limite dell’aliquota massima raggiungibile (80%) in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva. Gli eventuali anni eccedenti i 40, pertanto, non incidevano nella percentuale di calcolo della pensione (2% per ogni anno che, moltiplicato per 40, dà 80%). Per effetto dell’introduzione del sistema contributivo pro-rata per le anzianità dal 1 gennaio 2012, spiega l’Inps, è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva (40 anni) in quanto le anzianità maturate da gennaio 2012 trovano comunque, con il sistema contributivo, valorizzazione ai fini pensionistici, anche per coloro che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di anzianità pari o superiori a 40 anni. In altre parole, il lavoratore che con 40 anni di contributi al 31 dicembre 2011 va in pensione nel 2013 avrà diritto a una pensione calcolata su 42 anni: 40 anni fino al 31 dicembre 2011 e due anni in regime contributivo.
Pagamento buonuscite. Ai fini dell’individuazione dei termini di pagamento di Tfs e Tfr, l’Inps spiega che le cessazioni a seguito di risoluzione del rapporto per raggiungimento limite di età (ordinamento di appartenenza), rientrano tra le cessazioni per raggiunto limite di età, fattispecie per le quali vale il termine di sei mesi dal collocamento a riposo. Infine, l’Inps spiega che, qualora l’interessato abbia maturato il requisito per la pensione (massima anzianità contributiva) entro il 12 agosto 2011 (ovvero entro il 31 dicembre 2011 se dipendente dalla scuola o dalle istituzioni del comparto Afam), il termine di pagamento è di 105 giorni.
ItaliaOggi – 18 maggio 2012