I contribuenti sono sollevati dall’obbligo di presentare ogni anno all’Istituto, quale sostituto d’imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia
Con la nota numero 26 del 13 luglio 2011 con cui l’Inpdap fornisce precisazioni rispetto a quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, lettera e) del decreto legge n.70/2011, che ha novellato l’art. 23, comma 2, lettera a), secondo periodo, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” .
Tale norma solleva i contribuenti dall’obbligo di presentare ogni anno all’Istituto, quale sostituto d’imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l’attribuzione del beneficio fiscale,così che detto adempimento deve essere effettuato, tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni.
Per quanto sopra esposto, l’Istituto riconoscerà le detrazioni per carichi di famiglia sulla base dell’ultima dichiarazione/richiesta presentata dal contribuente che avrà tuttavia l’obbligo di comunicare tempestivamente, ogni variazione che possa incidere sulla corretta determinazione delle detrazioni spettanti per familiari a carico.
Conseguentemente l’Istituto, per effetto della intervenuta modifica legislativa, non sospenderà l’attribuzione del beneficio fiscale con la rata di agosto c.a. a coloro che non abbiano presentato la prescritta dichiarazione entro il termine del 31/5/2011, diversamente da quanto era stato comunicato con la nota operativa n. 7 del 2 febbraio 2011, fermo restando che le sedi dovranno tempestivamente inserire a sistema ogni eventuale richiesta di revoca e/o variazione che sarà presentata dal contribuente pensionato.
Fonte: Diritto.net – 26 luglio 2011