La precisazione. L’interpretazione allarga la chance. Gli enti devono comunque regolare l’utilizzo dei veicoli in modo rigoroso e funzionale agli obiettivi di risparmio generale. L’interpretazione costituzionale dei limiti di spesa contenuti nell’articolo 6 del Dl 78/2010 come «norme di principio» supera il precetto del comma 12 in materia di spese per missioni, compreso – si ritiene – il divieto di corrispondere le indennità chilometriche per l’uso dell’auto propria. L’ente deve quindi regolamentare l’uso del mezzo proprio in modo rigoroso e funzionale agli obiettivi generali di risparmio, senza però essere soggetto al vincolo specifico. In proposito, occorre riconsiderare parzialmente quanto sostenuto dalla magistratura contabile
L’uso del mezzo proprio deve avvenire secondo modalità tali da contemperare il contenimento della spesa con il principio autonomistico. Anzitutto, l’uso dell’auto propria può essere autorizzato dal dirigente solo in presenza di almeno una delle condizioni previste dal l’articolo 9 della legge 417/1978, cioè le «particolari esigenze di servizio» o il vantaggio economico.
Nel quadro ricavabile dalla sentenza costituzionale il dipendente deve recuperare tutti i costi effettivamente sostenuti, con riferimento a parametri improntati a criteri di ragionevolezza; pertanto, deve ritenersi superata la tesi che ammette solo forme di indennizzo (Corte dei conti, sezioni Riunite, n. 8/CONTR/11 e n. 21/CONTR/11). In questo modo si possono neutralizzare alcuni effetti controproducenti della norma, che impediva di fatto di autorizzare l’uso del mezzo proprio pur in assenza di mezzi pubblici o laddove l’utilizzo del mezzo pubblico comportasse costi superiori (ad esempio di pernottamento) o tempi più lunghi di rientro in servizio.
Precisa infatti la Consulta che «l’ultimo periodo del comma 12 vincola le Regioni solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire.
Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell’articolo 6». Analoghe considerazioni valgono evidentemente per le autonomie locali. Si risolve così anche il problema delle gestioni associate, che per essere efficaci ed efficienti devono contare su un continuo spostamento degli addetti agli sportelli decentrati.
Nell’ambito delle Unioni di Comuni o delle convenzioni, potrebbe persino essere reintrodotto l’istituto dell’indennità chilometrica, anche per ragioni di equità rispetto alla disciplina delle convenzioni di segreteria (si veda Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 9/2011/CONTR), a condizione che venga rispettato il limite complessivo: per esempio, se l’ente consegue il risparmio con una drastica riduzione delle consulenze, può destinare quote consistenti di risorse al rimborso di chi si muove con il mezzo proprio nelle varie sedi di servizio.
Il Sole 24 Ore – 18 giugno 2012