Il codice disciplinare dei dipendenti pubblici scritto dalla riforma Brunetta del 2009 aumenta compiti e responsabilità dei dirigenti, ma non solo
La loro funzione di giudici, infatti, si estende anche fuori dai confini dell’organico dirigenziale vero e proprio. Lo spiega la Funzione pubblica, che nella circolare 14/2010 detta le chiavi interpretative per le nuove procedure che sanzionano i comportamenti irregolari negli uffici pubblici. Per le infrazioni «di minore gravità», cioè quelle che producono sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio senza stipendio per 10 giorni, il procedimento può essere nelle mani anche dei titolari di incarichi dirigenziali a tempo, e paradossalmente i comportamenti più gravi possono finire anche sul tavolo di chi è del tutto privo di qualifiche dirigenziali. Le infrazioni più problematiche sono infatti affidate all’ufficio dei procedimenti disciplinari che però, spiegano le istruzioni di palazzo Vidoni, non è necessariamente un ufficio a sé; le sue competenze possono essere svolte «anche nell’ambito di una struttura deputata a più ampie attribuzioni», chiarisce la circolare, e l’individuazione del titolare di questi compiti «è rimessa alla discrezionalità organizzativa di ogni amministrazione». Qui sta il punto: soprattutto negli enti locali più piccoli (5.691 comuni, il 70% del totale, non arrivano a 5mila abitanti) è possibile che la competenza sul procedimento disciplinare sia affidata a uffici privi di dirigenti. Che accade in quel caso? Nessun problema, spiega la Funzione pubblica, perché nella norma «non è specificato che il responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari debba essere un dirigente».
Le professionalità necessarie a svolgere un ruolo così delicato, in pratica, non derivano dalle qualifiche, ma dall’entità delle funzioni svolte dalle persone cui viene affidata la responsabilità della disciplina. Negli enti locali, quindi, la palla potrebbe passare a funzionari che svolgono funzioni dirigenziali anche se non ne hanno la qualifica.
Il tema è delicato anche perché, come ricorda la stessa circolare, con la riforma non è più necessario che l’ufficio dei procedimenti disciplinari aspetti la segnalazione del responsabile della struttura in cui lavora «l’incolpato»; l’azione disciplinare può partire anche per iniziativa dello stesso ufficio, che può venire a conoscenza dell’infrazione in vario modo.
Anche per questo, la stessa Funzione pubblica segnala un’alternativa per i comuni, che potrebbero assegnare la competenza disciplinare al segretario generale, cioè al vertice amministrativo dell’ente.
Ilsole24ore.com
28 dicembre 2010