La riforma della responsabilità medica introduce nel processo e, più in generale, nel teatro dell’illecito sanitario la figura dell’assicuratore del responsabile, in modo molto più marcato di quanto è avvenuto sinora.
La prima norma di rilievo in questo contesto è quella contenuta nell’articolo 10 della legge che introduce l’obbligo assicurativo per le aziende sanitarie (quello per gli operatori è già previsto dalla legge 148 del 2011, e successive integrazioni). Questo obbligo assicurativo per le aziende sanitarie ha una doppia delimitazione. Da un lato è prevista la facoltà per la struttura, pubblica o privata, di “autoassicurasi”, vale a dire di derogare all’obbligo riservando quota del proprio bilancio a un fondo destinato ai risarcimenti. Dall’altro lato, l’obbligo, tanto per le aziende quanto per i professionisti, è unilaterale, nel senso che non esiste, come nella disciplina Rc auto, un analogo onere a contrarre per le imprese di assicurazione che operino nel ramo.
La legge mostra, tuttavia, di ispirarsi alla disciplina (sociale) dell’assicurazione obbligatoria Rc auto per due aspetti. In primo luogo è infatti prevista per il danneggiato la possibilità di agire contro l’impresa di assicurazione e di ottenere la sua condanna diretta al risarcimento. In secondo luogo, la legge prevede la “non opponibilità” delle eccezioni contrattuali al terzo danneggiato. L’assicuratore così sarà chiamato a partecipare attivamente tanto alla fase della trattativa stragiudiziale, quanto alla eventuale fase della lite avanti al giudice, vedendo inoltre, come avviene nel settore auto, la propria condotta supervisionata a livello disciplinare dall’organo di controllo, l’Ivass.
La legge demanda poi a un futuro decreto attuativo l’indicazione dei requisiti minimi obbligatori per chi contragga una polizza a garanzia della propria responsabilità professionale, nonché per disciplinare proprio le modalità di controllo dell’operato degli assicuratori nelle fasi della gestione del sinistro. Sarà regolata dalla legge anche la durata minima della copertura assicurativa.
Sempre attingendo alla disciplina socio-protettiva dell’assicurazione obbligatoria auto, la legge dispone i termini, anch’essi demandati a un futuro decreto attuativo, per la costituzione di un «Fondo di garanzia per i danni derivati da responsabilità sanitaria» che operi nelle ipotesi in cui l’assicurato risulti sprovvisto di idonea copertura perché l’assicuratore sia stato posto in liquidazione (per insolvenza), ovvero abbia receduto legittimamente dal contratto.
Uno dei profili ispiratori della riforma è stato quello di ridurre il delta tra domanda e offerta sul mercato di coperture assicurative, in termini di ampiezza della garanzia e sostenibilità del costo. La difficoltà di reperire un ampio spettro di offerta assicurativa in sanità, tanto per i liberi professionisti che per le aziende, ha caratterizzato l’ultimo decennio che ha registrato, assieme all’incremento dei costi risarcitori, una contrazione dell’offerta quantitativa e qualitativa, fenomeno al quale la legge si propone di porre rimedio, assieme all’altro indice di disagio, non del tutto scollegato al primo, della “medicina difensiva”. (vai alla fonte)
Il Sole 24 Ore – 20 marzo 2017