Il Sole 24 Ore. Nuovi vincoli sulle sostanze utilizzabili dai produttori di plastica per alimenti (come imballaggi, utensili da cucina e da tavola, recipienti e contenitori) e per la loro trasformazione, che sono contenuti nel regolamento Ue in vigore dal 1° agosto. Il quadro è destinato a evolversi perché si deve ancora decidere se inserire farina e fibre di legno e acido salicilico nell’elenco.
Il regolamento Ue 2023/1442 (pubblicato l’11 luglio in Gazzetta Ufficiale Europea), che revisiona l’elenco di oggetti e materiali in plastica destinati a venire in contatto con gli alimenti (gli Mca), per lo più prodotti monouso, prevede più tutele per la salute dei consumatori europei, anche se l’industria italiana è già molto avanti nella sicurezza (si veda l’articolo a lato).
La nuova lista, aggiornata rispetto all’allegato I del precedente regolamento Ue 10/2011, ricalibra l’elenco delle sostanze ammissibili a seguito degli approfondimenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
L’indagine scientifica
Già nel settembre 2020 era stato pubblicato il regolamento Ue 2020/145 di aggiornamento del 10/2011. Qualche mese prima, il 29 aprile del 2020, la Commissione europea aveva chiesto all’Autorità ulteriori pareri scientifici su nuove sostanze da utilizzare negli Mca e sull’utilizzo delle sostanze autorizzate in precedenza.
L’indagine scientifica ha esaminato le 451 sostanze elencate nell’allegato I per le quali non era stato fissato un limite di migrazione specifica, cioè la massima quantità permessa di una certa sostanza all’interno del packaging, ad esempio, che potrebbe venire rilasciata nell’alimento. Su 451 sostanze, 284 andavano rivalutate per la necessità di un limite di migrazione.
Farina di legno e acido salicilico
Tra gli aspetti più interessanti del nuovo regolamento, emerge la modifica a farina e fibre di legno, non trattati (Mca 96, Legno), già autorizzata come additivo nelle plastiche a contatto con gli alimenti, in quanto «materiale inerte».
L’Autorità non ha convalidato questa conclusione «a causa delle numerose sostanze a basso peso molecolare che contiene». Questa e altre valutazioni hanno portato alla revoca dell’autorizzazione come additivo alle plastiche «alimentari». Ciononostante, l’Autorità, nel suo parere, ha ritenuto che i materiali simili al legno debbano essere valutati caso per caso, in base alla specie, quindi la richiesta di autorizzazione da parte di un produttore europeo dovrebbe essere specifica per una determinata specie di legno.
Analoga sorte è toccata all’acido salicilico (Mca 121) sia perché non sono noti usi o utilizzatori specifici sia perché le sue condizioni d’uso sono incerte. Entrambe le revoche, però, sono mitigate dall’articolo 2, comma 3, del nuovo regolamento secondo cui materiali e oggetti fabbricati con queste sostanze «possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° febbraio 2025, purché siano soddisfatte una serie di condizioni, tra le quali quella di far pervenire una specifica richiesta all’Autorità prima del 1° agosto 2024».
Gli ftalati
Parere favorevole ha invece ricevuto l’ «estere trifenilico dell’acido fosforoso polimerizzato con esteri alchilici C10–16 di alfa-idro-omega-idrossipoli[ossi(metil-1,2-etandiolo)]» (Mca 1076). Autorizzate come additivi plastificanti e coadiuvanti tecnologici di lavorazione anche cinque sostanze di un gruppo noto come ftalati – Mca 157 (Dbp), Mca 159 (Bbp), Mca 283 (Dehp), Mca 728 (Dinp) Mca 729 (Didp) – purché soggetti a specifiche restrizioni d’uso e limiti di migrazione.
Rimane stabile il giudizio per gli ftalati, usati per rendere la plastica più pieghevole e morbida, presenti in tanti prodotti di uso comune, come smalti per unghie e cosmetici, contenitori per alimenti e borse.
L’adeguamento della normativa
Entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento, gli operatori che fabbricano sostanze e prodotti intermedi non ancora conformi devono informare gli utilizzatori che questi prodotti non possono essere usati per la fabbricazione di Mca da immettere sul mercato dopo la fine del periodo di transizione di 18 mesi previsto dalla Commissione.
Utensili, recipienti, macchinari e altri oggetti in plastica conformi al regolamento Ue 10/2011 nella versione applicabile fino al 31 luglio 2023, immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° febbraio 2025, possono essere venduti fino a esaurimento delle scorte.