L’Inps, come annunciato lunedì, ha formalmente riaperto i termini dell’operazione “Opzione donna” per le lavoratrici con 57 anni e tre mesi d’età e 35 anni di contributi. Lo ha fatto con il «Messaggio 009304» firmato qualche ora fa dal direttore generale Mauro Nori. Il passaggio chiave del testo rivolto a tutte le strutture dell’istituto di previdenza afferma: «Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza». Detto in altri termini, tutte le donne lavoratrici che hanno almeno 35 anni di contributi e 57 anni e tre mesi d’età (i tre mesi sono dovuti all’adeguamento alla speranza di vita) e che volessero andare in pensione, ma con l’assegno calcolato interamente col metodo contributivo (perdendoci di regola almeno il 15-20% rispetto al calcolo retributivo), potranno continuare a presentare la domanda all’Inps fino alla fine del prossimo anno.
In questo modo l’istituto riapre i termini che altrimenti sarebbero scaduti il 30 novembre scorso in base a precedenti interpretazioni della legge 243 del 2004 (governo Berlusconi) che istituì appunto in forma sperimentale e volontaria l’opzione donna.
Domande entro il 31 dicembre 2015
Nei fatti, quindi, viene rimessa in discussione una precedente circolare dell’Inps, che aveva tenuto conto del fatto che sulla vecchia pensione di anzianità (57 anni d’età e 35 di contributi) si applicava la cosiddetta «finestra mobile», passava cioè un anno dalla maturazione dei requisiti alla decorrenza della pensione. Secondo questa interpretazione, il termine per le domande scadeva a fine 2014 (novembre, calcolando che bisogna presentarla un mese prima) anziché il 31 dicembre 2015, come dice la legge. Contro questa interpretazione il Parlamento ha in passato votato risoluzioni mentre qualche mese fa è stata promossa perfino una class action. Iniziative che probabilmente hanno consigliato all’Inps di riaprire i termini per le domande. Ma il messaggio di ieri non assicura che le pensioni di «opzione donna» maturate da ora fino alla fine del 2015 verranno liquidate. Non è affatto certo, infatti, che la Ragioneria generale dello Stato avalli l’interpretazione “larga” della norma, perché questa comporterebbe un aumento della spesa (negli ultimi anni, le pensioni di questo tipo liquidate sono state più di 8mila l’anno). Si rischia insomma un pasticcio. E così nello stesso messaggio diffuso oggi dall’Inps si dice che l’Istituto, «in seguito dell’emergere di ulteriori perplessità in merito alla portata della norma», ha chiesto chiarimenti al ministero del Lavoro. «In attesa di conoscere gli esiti delle valutazioni», si dispone che gli uffici continuino ad accogliere le domande. Ma adesso tornare indietro appare difficile. Se queste pensioni non fossero liquidate, si scatenerebbe un megacontenzioso. (Il Corriere della Sera)
Messaggio INPS numero 9304 del 2 dicembre 2014
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i., le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c. d. regime sperimentale donna).
L’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà. Con il messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dell’opzione in oggetto.
A seguito dell’emergere di ulteriori perplessità in merito alla portata della norma l’Istituto ha recentemente sottoposto al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcuni aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità del predetto regime sperimentale.
In attesa di conoscere gli esiti delle valutazioni che il predetto Dicastero vorrà rendere noti, si forniscono le seguenti istruzioni. Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.
La lavorazione di dette domande non rileva ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni. Si ribadisce, al riguardo, che anche con riferimento a tale categoria di lavoratrici, non è richiesto che la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato sussista alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni sulle modalità di lavorazione delle predette domande una volta ricevuti i chiarimenti richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Direttore generale
Più tempo per «opzione donna». Il ritiro a 57 anni richiede la decorrenza entro il 2015. Inps: in stand by altre richieste
di un parere ministeriale, l’istituto metterà in stand by eventuali richieste di persone che maturano la decorrenza oltre il 2015. Le lavoratrici che vogliono utilizzare “l’opzione donna” per andare in pensione con 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi non sono obbligate a esercitare l’opzione entro il mese in cui maturano i requisiti. Per farlo hanno più tempo: possono presentare la domanda all’atto del pensionamento. Questo, in sintesi, quanto precisato dall’Inps con il messaggio 9231 del 28 novembre. Per le donne che usufruiscono della sperimentazione, infatti, l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo. Rimane ferma per le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, la possibilità di esercitare, nel corso della propria vita lavorativa o al pensionamento, l’opzione per il sistema contributivo prevista dall’articol o 1, comma 23 della l egge 335/1995, tenendo conto che questa facoltà di opzione una volta esercitata è irrevocabile.
L’articolo 1, comma 9 della legge 243/2004, prevede in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome (ora più 3 mesi per effetto dell’adeguamento all’aspettativa di vita), nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, con la conseguente riduzione di almeno il 25% rispetto al misto.
Con la legge 122/2010 era stato precisato che nei confronti delle donne optanti non si applicavano le finestre mobili. Le finestre mobili, che ritardano l’uscita, sono state però “reintrodotte”, con l’aggiunta dell’adeguamento alla speranza di vita, a seguito di un parere del ministero del Lavoro. Dopo queste precisazioni, sembrava pacifico che per poter esercitare il diritto c’era facoltà di optare entro il 31 dicembre 2015. Ma così non è stato. Dopo la legge 214/2011, che ha confermato l’opzione quale soluzione per evitare i più stringenti requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero, le circolari 35 e 37 dell’Inps del 2012 hanno dato un’interpretazione restrittiva della norma. Infatti, è stato disposto che per accedere all’”opzione donna” le lavoratrici devono maturare la decorrenza, e non i requisiti, entro il 2015. Ne deriva che le interessate dovevano o devono raggiungere il diritto a pensione, al massimo entro maggio 2014 se autonome, entro novembre 2014 se dipendenti private, ed entro la fine di questo mese se dipendenti pubbliche.
Contro questa interpretazione della legge è stato anche presentato, senza successo, un disegno di legge (atto Camera 224) e nei giorni scorsi si è diffusa l’attesa per una circolare Inps che avrebbe potuto reintrodurre la possibilità di maturare il diritto, e non la decorrenza, fino alla fine del 2015. Secondo la valutazione fatta dall’Inps degli effetti del disegno di legge 224, consentire di utilizzare l’opzione donna a tutto il 2015 determinerebbe un incremento massimo di 6mila pensionate nel 2015, e un aggravio di 554 milioni tra il 2014 e il 2019 a cui seguirebbero risparmi per 353 milioni fino al 2025. Tra il 2014 e il 2025 l’onere complessivo sarebbe di 201 milioni, peraltro ritenuto sottostimato dalla Ragioneria generale dello Stato che aveva dato parere negativo al disegno di legge.
Secondo il “Comitato opzione donna” che rappresenta le lavoratrici interessate a questa soluzione, nel medio termine le casse dello Stato avrebbero un beneficio, dato che l’aspettativa di vita delle interessate è superiore a 80 anni e da qui al 2041 sarebbe di oltre 1,1 miliardi di euro.
Il ministero del Lavoro ieri ha affermato che al momento non ci sono novità sulle regole per accedere all’opzione, mentre l’Inps non ha fornito indicazioni ulteriori rispetto al messaggio 9231. Tuttavia l’istituto di previdenza ha chiesto un ulteriore parere al dicastero in merito alla possibilità di “allentare” i requisiti. Nel frattempo metterà in stand by le domande che eventualmente riceverà dalle lavoratrici. (Il Sole 24 Ore)
2 dicembre 2014