Il termine del 31 marzo 2013 non è da considerare perentorio. Lo chiarisce la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) nella sua veste di Autorità nazionale anticorruzione, in risposta a una serie di quesiti posti da molte amministrazioni pubbliche.Spiega la Civit che il termine del 31 marzo, entro il quale gli organi di governo debbono approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione non è perentorio. Sono, infatti, perentori esclusivamente i termini la cui violazione comporti la decadenza dalla possibilità di esercitare il potere o la funzione o l’obbligazione ad esso connessi. La Civit osserva che il termine del 31 marzo non può essere considerato perentorio.
Perché la sua violazione non comporta alcuna perdita del potere/dovere delle amministrazioni di adottare il piano anticorruzione. Pertanto, le amministrazioni, ivi comprese regioni ed enti locali, avranno maggior tempo a disposizione di quello fissato dalla legge 190/2012, anche in considerazione, spiega ancora la Civit, del fatto che non è stato ancora adottato il piano nazionale anticorruzione, i cui contenuti debbono essere una guida ed una direttiva per la redazione dei piani di ciascuna singola amministrazione.
L’avviso espresso dalla Civit specifica che «per quanto riguarda le amministrazioni centrali e gli enti nazionali, il Piano triennale dovrà essere adottato entro il tempo strettamente necessario e secondo le linee indicate nel Piano nazionale anticorruzione, dopo l’approvazione dello stesso da parte della Commissione».
Ma nulla vieta che gli enti si sforzino di adottare il piano ancora prima e di adattarlo successivamente alla vigenza del piano nazionale.Le indicazioni della Civit risultano particolarmente utili non tanto per risolvere la questione sul valore, perentorio o meno, del termine.
La semplice lettura delle disposizioni della legge 190/2012 era sufficiente per rendersi conto che si trattava di un termine solo ordinatorio o sollecitatorio.
Piuttosto, laddove la Civit evidenzia la possibilità per gli enti di attendere i contenuti del piano nazionale, chiarisce indirettamente che in questa fase l’adozione dei piani oltre i termini fissati dalla legge non può comportare alcuna responsabilità.
Occorre ricordare che la Civit, quale Autorità nazionale anti corruzione, dispone di poteri ispettivi e sanzionatori nei riguardi delle amministrazioni.
Riconoscendo che in questo primo avvio del sistema anticorruzione il termine del 31 marzo è solo ordinatorio, la Civit sostanzialmente si priva della possibilità di attivare procedure sanzionatorie.©Riproduzione riservata ise incombenze all’editoria elettronica.Per quest’ultima la disciplina della privacy impone di completare progressivamente le notizie su una certa vicenda, affinché ciò che viene conservato online non risulti sbagliato, solo perchè superato da fatti successivi. Il diritto di cronaca online è sottoposto, dunque, alla condizione di aggiornamento della notizia.
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I giornali devono attrezzarsi sia da un punto di vista tecnologico: l’archivio non può essere solo un insieme di articoli inseriti in ordine cronologico, ma un insieme coordinato di articoli. (ItaliaOggi – 28 marzo 2013)
La trasparenza ha scadenze flessibili
Il piano. Il termine del 31 marzo è «ordinatorio» e riguarda solo la Pa centrale
Il termine del 31 marzo per l’adozione del piano anticorruzione non è «perentorio», per cui le amministrazioni potranno avviare attività come i meccanismi di rotazione e varare in seguito un piano comunque valido.
Il chiarimento sulle scadenze previste dalla legge 190/2012 arriva dalla Civit, e riguarda in prima battuta le amministrazioni centrali.
Per quanto riguarda Regioni ed enti locali, nonostante la pressione di queste settimane soprattutto sui segretari di Comuni e Province, va sottolineato che le scadenze sono più distese.
L’articolo 1, comma 60 della legge 190/2012, per quanto riguarda gli enti locali (e anche le Regioni e le Province autonome) afferma che occorre riferirsi agli adempimenti specifici e ai relativi termini che saranno decisi dalla Conferenza unificata, entro 120 giorni dal 28 novembre (data di entrata in vigore della legge).
Trattandosi di termine ordinatorio, bisogna comunque attendere le indicazioni della Conferenza unificata, anche perché queste rappresentano i presupposti necessari per l’adozione del piano.
A conferma si può richiamare il fatto che ad oggi poco più 450 segretari sono stati nominati responsabili anticorruzione.
Un altro motivo discende dalla conforme interpretazione adottata da dipartimento della Funzione Pubblica e Civit.
Il primo, confermando che per gli enti locali e le Regioni si applica il comma 60, precisa che (pagina 4 della circolare 1/2013) «in sede di Conferenza unificata saranno valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l’indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzati soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realta amministrative».
L’interpretazione è confermata dalla presidente della Civit che nella nota inviata al ministro della Pubblica amministrazione su conforme decisione del 3 gennaio della Commissione si riferisce al «differimento al 31 marzo 2013, operato dalla legge 221/12, del termine per l’adozione del Piano di prevenzione della corruzione da parte delle amministrazioni centrali», escludendo dunque che questa scadenza valga per le amministrazioni locali. (Il Sole 24 Ore – 28 marzo 2013)
28 marzo 2013