Rilanciare meccanismi e impostazione del Piano nazionale per la prevenzione 2014-2018 è questo lo schema di intesa che approda in Stato-Regioni e su cui i governatori si sono già espressi positivamente. Previsto poi un attento monitoraggio dello stato di attuazione a livello regionale. LO SCHEMA DI INTESA.
E’ estesa al 31 dicembre 2019 la vigenza del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018. delle Azioni centrali di supporto e dei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) e sono confermati i Quadri logici centrali: macro obiettivi. fattori di rischio/determinanti, strategie. obiettivi centrali, indicatori centrali.
A rilanciare l’attuale meccanismo e l’attuale impostazione del Piano nazionale per la prevenzione è lo schema di intesa approvato in Stato-Regioni.
Per quanto riguarda i piani regionali, l’intesa, e i suoi allegati, prevedono la misura annuale del livello di avanzamento dei programmi verso il raggiungimento degli obiettivi, attraverso lo scostamento tra valori osservati e standard degli indicatori sentinella. Poi anche di documentare e valutare attraverso i relativi indicatori il livello di raggiungimento degli obiettivi centrali, a conclusione del periodo di riferimento del Piano nazionale.
L’intesa stabilisce che almeno l’80% di tutti gli indicatori “sentinella” di tutti i programmi può presentare uno scostamento tra valore osservato e standard non superiore al 20 per cento. La rendicontazione deve essere confermata dalla documentazione dei valori osservati regionali per tutti gli indicatori centrali.
La rimodulazione:
a) tiene conto della rendicontazione e della valutazione dell’avanzamento dei PRP “verso gli obiettivi concordati e i relativi risultati attesi e dell’eventuale mutamento del contesto nazionale e di quelli regionali”, fermo restando ii Quadro logico centrale e sulla base degli ultimi dati a disposizione del ministero della Salute e delle Regioni circa i valori raggiunti degli indicatori centrali e ii loro trend verso gli standard fissati, a livello centrale e regionale;
b) è supportata da evidenze e adeguatamente motivata, con specifico riferimento ai contenuti, alle finalità originarie e al processo che caratterizzano il/i programmai a cui fa riferimento;
c) non modifica ii Quadro logico regionale, ovvero il numero, la denominazione e gli obiettivi dci programmi contenuti nei PRP;
d) può prevedere di:
1. completare, ridefinire azioni e progetti, relativamente ai programmi per i quali le Regioni prevedono di non raggiungere entro ii 2018 obiettivi e standard fissati:
2. confermare o rnigliorare, in termini di estensione territoriale, di destinatari. quantitativi e/o qualitativi, le azioni e i relativi indicatori e standard, relativamente ai programmi per i quali le Regioni prevedono di raggiungere entro ii 2018 obiettivi e standard fissati. fatte salve le azioni che prevedevano obiettivi formali già raggiunti c non ripetibili;
3. modificare indicatori Sentinella o altri indicatori individuati nell’ambito de] sistema di monitoraggio del PRP correggendo refusi, errori materiali, rnodalità di calcolo e rimodulando gli indicatori per renderli più specifici rispetto all’ intervento che intendono monitorare, in termini sia di processo, sia di proxy de! risultato atteso. sia di misura dell’evoluzione dell’intervento verso il raggiungimento dell’obiettivo.
Possono poi introdurre ex novo indicatori relativamente ad azioni per le quali non sono stati individuati, ma che si ritengono significativi in termini di impatto sul programma e di raggiungimento degli obiettivi e ridefinire azioni rispetto a percorsi di ri-orientamento e miglioramento delle stesse che derivano dalla realizzazione di progetti CCM di supporto.
Quotidiano sanità – 22 dicembre 2017