Con una nota dell’8 marzo la Direzione generale del la Sanità animale fornisce ai Servizi veterinari regionali alcune precisazioni sull’obbligo di destinare alla riproduzione solo animali provenienti da allevamenti indenni, in vigore dal 1 gennaio 2013.
La nota fa seguito a richieste di chiarimento sulla gestione della movimentazione di riproduttori provenienti da aziende delle razze iscritte ai Registri Anagrafici (Cinta senese, Mora Romagnola, Casertana, Nero siciliano, Apulo-calabrese e Sarda) che, per la loro tipologia di conduzione zootecnica tradizionale e di allevamenti allo stato semi-brado su vaste aree, non sono attestate indenni da Malattia di Aujeszky e pertanto non possono più destinare i loro riproduttori per la conservazione delle razze.
Il Ministero fa presente che “non è possibile concedere alcun regime derogatorio al divieto di cui al comma 2, articolo 8 del Decreto ministeriale 1 aprile 1997″ ma che “è comunque evidente la necessità di utilizzare un numero limitato di riproduttori da destinarsi esclusivamente alla conservazione delle razze onde evitare l’elevato livello di consanguineità”. Quindi, scrive sempre il Ministero, “per superare tale limite l’unica strada percorribile, senza inficiare il sistema in atto di eradicazione della malattia, è l’attuazione di una procedura come di seguito descritta”.
A questo proposito l’Anas ha inviato l’elenco fornito delle aziende delle razze sopra elencate, “che potrebbero rispondere alle necessità esposte con evidenziato il codice aziendale, ubicazione, consistenza numerica; ogni azienda dovrà registrare le movimentazioni in BDN secondo la normativa vigente, nonché identificare individualmente, come previsto dal disciplinare di razza ogni riproduttore da movimentare”.
L’autorizzazione dello spostamento verrà concessa, di volta in volta anche sentito il Centro di Referenza Nazionale, su richiesta dell’Anas alla Direzione ministeriale che provvederà a informare via mail il Servizio veterinario delle Regioni interessate dalla movimentazione (partenza e destino). I capi movimentati dovranno essere vaccinati nell’azienda di destinazione nel rispetto del benessere animale. Le regioni dovranno quindi informare le Asl in merito alla procedura e dovranno dare conferma all’Anas e al Ministero per conoscenza dell’avvenuta movimentazione.
a cura Sivemp Veneto – 11 marzo 2013 – riproduzione riservata