Nell’allegato 2 parte A del Regolamento sono riportati i comuni che rientrano nella nuova zona infetta istituita in regione Lombardia a seguito del ritrovamento di alcune carcasse di cinghiale risultate positive alla PSA nel parco del Ticino, mentre nella parte B sono riportate le zone di protezione e sorveglianza istituite a seguito di un focolaio in un allevamento di suini nel comune di Pieve del Cairo (PV). Inoltre è stata modificata l’estensione della zona soggetta a restrizione 2 nel versante est a seguito del ritrovamento di una carcassa di cinghiale in Liguria ai confini con l’Emilia Romagna. In ultimo si evidenzia l’abolizione della zona soggetta a restrizione 2 nella regione Sardegna, in virtù della dimostrata assenza di circolazione virale nella popolazione di cinghiali dell’isola.
Il Ministero della salute informa che che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2421 del 24 Ottobre 2023, modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.
La nota evidenzia che nei territori in cui si sovrappongono due tipologie di zone di restrizione, devono essere applicate le misure di carattere più restrittivo. A titolo di esempio, nei comuni che ricadono sia in zona soggetta a restrizione 1 o 2 e, a seguito dei focolai nei domestici, anche in una zona di protezione o sorveglianza, si applicano le misure relative a queste ultime. Inoltre, si ricorda che in materia di macelli e stabilimenti designati, nel caso siano utilizzati animali e carni di suini detenuti provenienti sia dalle zone in restrizione che da zone libere deve essere garantita la netta separazione funzionale dei processi, verificata dai Servizi Veterinari in fase di autorizzazione, così come indicato nel Regolamento 594/2023
Fonte:
Ministero della Salute