A seguito dei focolai di Peste suina africana (PSA) che si sono verificati in allevamenti di suini domestici da ingrasso situati in provincia di Pavia (che sono alla data odierna in totale otto), il Ministero della Salute ha adottato misure urgenti al fine di prevenire il diffondersi della malattia. In particolare la nota 22237 del 01/09/2023 a firma dei direttori generali Ugo Della Marta e Pier Davide Lecchini e del commissario straordinario Vincenzo Caputo dispone una serie di misure straordinarie di controllo anche nell’ottica di neutralizzare per quanto possibile i rischi derivanti da comportamenti non improntati ai principi di massima precauzione negli allevamenti suinicoli. Le disposizioni riguardano la movimentazione degli animali in vita e di quelli destinati alla macellazione, quella dei mezzi di trasporto, le modalità di notifica di eventuali focolai sospetti conclamati, le indagini epidemiologiche e alcune raccomandazioni di carattere generale. Lo scopo delle disposizioni e delle raccomandazioni è quello di ridurre il più possibile i rischi di trasmissione della malattia derivanti dalle movimentazioni animali, rinforzare il sistema dei controlli e fornire le necessarie garanzie sanitarie anche ai fini commerciali, sul territorio nazionale, intracomunitario ed extracomunitario. PSA misure di controllo negli allevamenti suinicoli
Movimentazione solo con esito favorevole
Fatti salvi gli specifici divieti previsti nelle zone di protezione, di sorveglianza e di restrizione, dall’emanazione della circolare fino al 15 settembre, le movimentazioni dei suini (sia da vita che da macello) dagli allevamenti possono avvenire solo a seguito dell’esito favorevole di un controllo ufficiale eseguito dall’autorità competente locale. Questo controllo dovrà comprendere:
– la visita clinica, eseguita nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore;
– la verifica dell’andamento della mortalità, in particolare nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta nelle 72 ore.
Eventuale ricerca sulla milza
Le Regioni possono disporre la ricerca del virus da parte dell’Istituto Zooprofilattico localmente competente sulla milza prelevata da due soggetti morti, possibilmente da non oltre 5 giorni. In particolare, la ricerca del virus può essere disposta nelle 72 ore precedenti il primo carico, da ripetersi ogni 72 ore per i carichi successivi. Nel caso non ci fossero animali morti di recente, il prelievo va effettuato su animali morti da meno tempo possibile, così come va considerato il prelievo di sangue in EDTA in presenza di soggetti disvitali.
Oltre alle misure straordinarie per le movimentazioni nel settore suinicolo, la circolare insiste sulla “scrupolosa” attuazione delle misure di biosicurezza e sul rilevamento precoce in allevamento della Peste Suina Africana. Il dispositivo puntualizza che la mancata segnalazione, in caso di successiva conferma del focolaio, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme.
I veicoli e le persone che entrano in allevamento
Vige l’obbligo di pulizia e di disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini; i veicoli devono essere puliti e disinfettati “senza indugio dopo ogni trasporto e utilizzo”, con prodotti efficaci nei confronti della Psa (Manuale operativo delle pesti) ed evitando l’accesso dei conducenti degli automezzi alle aree di allevamento. “Grande attenzione” andrà posta anche all’ingresso in allevamento di veicoli o persone legate all’espletamento di altre attività zootecniche (ad esempio: controlli per verifica del rispetto dei requisiti DOP) “che in ogni caso si raccomanda di evitare se non indispensabili o posticipare salvo causa di forza maggiore”.
Rilevazione precoce dei casi
Scrivono i Direttori generali Lecchini, Della Marta e il Commissario Caputo: “Nell’attuale contesto epidemiologico resta fondamentale, come previsto dai Regolamenti comunitari, il ruolo dei veterinari libero professionisti e degli operatori dell’intera filiera, finalizzato in particolare alla rilevazione precoce dei casi di PSA”. Anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla Psa la presenza di animali inappetenti, poco vitali e la comparsa di un improvviso e progressivo aumento della mortalità giornaliera, anche se limitata a singoli settori dell’allevamento, “devono essere comunicate, anche per le vie brevi, al servizio veterinario localmente competente per una compiuta valutazione e l’effettuazione degli opportuni approfondimenti”.
Mortalità e sintomi
“In ogni caso”, in presenza di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di Peste Suina Africana devono essere “immediatamente” applicate le misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687 (Norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate).
Al macello
Negli impianti di macellazione deve essere verificata, da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria, la procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi che scaricano gli animali, delle stalle di sosta, nonché quella dello stabilimento.
Rivalutazione di alcune misure straordinarie relative alle condizioni per le movimentazioni da zone PSA di suini da vita e da macello.
Blocco nazionale condizionato
Per l’intero territorio nazionale, per tutti gli allevamenti di suini, è disposto in BDN il blocco “condizionato” su tutte le uscite, con l’obbligo della validazione dei Documenti di Accompagnamento (DDA – ex mod. 4) da parte dei servizi veterinari. Nelle Regioni interessate da cluster di PSA nel selvatico e nel domestico e nelle Regioni dove in esito ai rintracci si confermi siano state movimentate partite di animali in qualche modo collegate con i focolai, la suddetta validazione è subordinata all’esito favorevole dei controlli clinici ed eventualmente di laboratorio.
Pulizia e disinfezione dei mezzi
La circolare raccomanda la verifica delle operazioni di pulizia e disinfezione per i mezzi di trasporto animale ed in particolare per i trasporti da e verso le zone di restrizione.
Targa sul Documento di accompagnamento
Non è consentito effettuare movimentazioni di animali con mezzi di trasporto la cui targa non sia correttamente riportata sul Documento di accompagnamento emesso dalla Banca Dati Nazionale. In caso di mancata corrispondenza tra la targa indicata sui DDA e quella effettivamente utilizzata per il trasporto, il veterinario ufficiale del macello valuterà l’applicazione di quanto previsto dal Manuale Operativo per la gestione del Sistema I&R (Capitolo 5, punto 17): al macello se non risultano aggiornate tutte le informazioni contenute nel documento di accompagnamento che pregiudicano la destinazione delle carni, le carcasse non possono essere liberalizzate per il consumo.
Trasporto di mangimi e sottoprodotti di origine animale
In riferimento al trasporto di cose o prodotti diversi dagli animali (mangimi, carcasse, sottoprodotti di origine animale e ogni altro elemento funzionale alla gestione dell’allevamento) il Ministero della Salute e il Commissario alla PSA raccomandano di verificare la tracciabilità di detti movimenti attraverso la puntuale e accurata registrazione degli automezzi nel registro degli accessi nonché di verificare le procedure di accesso all’allevamento, inclusa la disinfezione esterna del mezzo e la gestione delle operazioni di carico e scarico.
Per i sottoprodotti di origine animale (Soa), il mezzo di trasporto deve essere dotato di sistema di navigazione satellitare per le movimentazioni – di materiali di categoria 1, 2 e 3 di suini detenuti in zone di restrizione II e III – fuori dalle zone di restrizione, ma all’interno dei confini nazionali. In alternativa, il servizio veterinario localmente competente, può autorizzare la sigillatura del mezzo di trasporto da parte del veterinario ufficiale.
Indagine epidemiologica in Siman
L’alimentazione del sistema Siman deve essere “tempestiva” sia nel caso dei focolai sospetti che di quelli confermati, anche ai fini del rispetto degli obblighi di notifica dell’Italia verso le istituzioni sovranazionali. L’inserimento dell’indagine epidemiologica nel sistema Siman è obbligatorio ed è la “precondizione per la registrazione della chiusura del focolaio”. L’esecuzione e la compilazione dell’indagine epidemiologica è “fondamentale” – spiega la circolare del 1 settembre- sia per individuare le modalità e tempistiche di accesso dell’infezione negli allevamenti e i punti di criticità da approfondire e risolvere, sia per conseguire l’arresto della diffusione della malattia negli allevamenti circostanti e per gestire più efficacemente la chiusura del focolaio stesso.
Vigilanza Forze dell’Ordine
La situazione epidemiologica richiede il rafforzamento delle attività di vigilanza delle Forze dell’Ordine, “tenuto anche conto delle possibili irregolarità in termini di obblighi di segnalazione di mortalità, rispetto delle norme sulle movimentazioni e sui mezzi di trasporto”.
(Testo tratto da AnmviOggi).
I provvedimenti
- Ordinanza del Ministero della Salute n. 5 del 24.08.2023 (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.08.2023) “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana”
- Nota Ministeriale prot. n. 34848 del 31/08/2023-DGISAN – Ulteriori indicazioni in merito al rintraccio delle carni e prodotti derivati da animali provenienti da allevamento con focolaio di Peste Suina Africana (PSA)
- Nota ministeriale prot. n. 22237 del 01/09/2023-FGSAF- Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli.
- Nota Ministeriale 0034361-28/08/2023-DGISAN – Sospensione temporanea certificazione export Paesi Terzi
- Nota Ministeriale 0034848 del 31/08/2023-DGISAN (aggiornamento ed integrazione della circolare 0034361-28/08/2023-DGISAN)
Consulta il bollettino epidemiologico nazionale della Peste Suina Africana (IZS LER)
Consulta il Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario (IZS Abruzzo e Molise) – dati e mappe -> Peste Suina Africana
Consulta il Reg.UE 2020/687
Consulta il Reg.UE 2023/594