Toccherà agli ordini stabilire le sanzioni per i professionisti che non raggiungono i 150 crediti formativi nel triennio. In attesa del compimento della riforma, per il 2012 nessuna sanzione
È stato affidato agli ordini professionali il compito di stabilire le sanzioni da applicare agli operatori delle professioni sanitarie che non ottemperano all’obbligo dell’acquisizione dei crediti Ecm necessari per soddisfare l’obbligo formativo. L’obbligatorietà della formazione continua era già prevista dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.” (Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011) che al Titolo II “liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo”, promulga alcune norme che riguardano in particolare le professioni. Nello specifico l’Art.3 al comma n. 5 così recita: “previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.
Agli ordini delle professioni sanitarie già compete la certificazione dei crediti acquisiti nel triennio dal singolo professionista ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina”- sebbene si sia ancora in attesa delle indicazioni operative da parte del Co.Ge.A.P.S., l’organismo nazionale deputato alla gestione dell’angrafe dei crediti ECM attribuiti ai singoli; sono invece ancora da definire le sanzioni per coloro che non ottemperano all’obbligo. Con buona ragionevolezza qualsiasi decisione in merito sarà rimandata a dopo il 13 agosto 2012, data entro la quale, secondo quanto previsto all’ Articolo 33 del Decreto legge 201 del 2011 (noto come“decreto salva Italia” o “Riforma Monti”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre scorso, dovrà essere dato compimento alla riforma delle professioni che, secondo le disposizioni della precedente legge di stabilità 2012 dovrà avvenire con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, pena il rischio di decadenza automatica degli ordini.
Pertanto ad oggi nessuna sanzione è prevista per coloro che non raggiungono il numero di crediti previsti nel triennio, che anche per il 2011-2013 è di 150 crediti formativi
24 aprile 2012