Il Dlgs 141/2011 aumenta la flessibilità, la Corte stringe ma con «deroghe»
Quando la mano destra non sa quello che fa la sinistra: devono essere così sintetizzate le indicazioni contraddittorie dettate nei giorni scorsi in materia di assunzioni a tempo determinato di dirigenti. Viene aumentata dal Dlgs n.14i/ 2011— pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto- la possibilità di assumere dirigenti e responsabili a tempo determinato. Ma poi, questa norma viene smentita di fatto dalle limitazioni imposte, ad appena una settimana di distanza, dal parere delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti n. 46. Senza dimenticare che, al contrario, poche settimane prima, il 9 agosto, la sezione di controllo della magistratura contabile del Lazio aveva ampliato la possibilità di effettuare queste assunzioni. Il fatto che dalle norme e dalle interpretazioni più autorevoli arrivino conclusioni opposte, crea ovviamente sconcerto negli operatori. Ma soprattutto si determinano condizioni di incertezza, di difficoltà spesso non sostenibili e, comunque, di stallo nelle attività amministrative. II Dlgs n. 141/2011, conosciuto come «correttivo della legge Brunetta», accogliendo parzialmente le richieste delle associazioni degli enti locali, ha portato, negli enti giudicati virtuosi in base alle disposizioni dettate dal Dl n.98/2011, a118% della dotazione organica le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili per la copertura di posti vacanti. Una possibilità che tutte le altre Pa continua a essere limitata all’8%, cui nello Stato si deve aggiungere il 10% per i dirigenti generali. Nella stessa direzione di ampliamento di queste possibilità va il parere della magistratura contabile del Lazio n. 47/ 2011, che esclude da questi limiti le assunzioni di dirigenti e responsabili a tempo determinato effettuate tramite concorso pubblico e che estende la base di calcolo su cui effettuare il conteggio delle assunzioni di queste figure per posti extra dotazione organica. Il parere n. 46 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, mutando parzialmente i propri orientamenti e smentendo le indicazioni del dipartimento della Funzione pubblica, ha incluso per gli enti locali soggetti al patto di stabilità gli oneri per tutte le assunzioni a tempo determinato entro il tetto della spesa consentita per fmanziare le assunzioni a tempo indeterminato (si veda Il Sole 24 Ore del 6 e del 7 settembre).
Cioè entro il 20% della spesa del personale cessato nell’anno precedente. Con il che per queste amministrazioni si applica un regime ben più duro di quello in vigore per lo Stato e per le regioni, nelle quali le assunzioni flessibili sono consentite entro il tetto del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009. Il parere ha escluso da tale vincolo solo le assunzioni necessarie all’erogazione di servizi essenziali e infungibili e le massime urgenze. E vanifica nei fatti, quanto meno per la gran parte dei Comuni e delle Province, la possibilità di dare corso ad assunzioni di dirigenti, visti i ridottissimi margini previsti per la copertura dei relativi oneri. Non vi sono dubbi sull’applicazione di questo vincolo alle assunzioni dei dirigenti e dei responsabili a tempo determinato ex articolo 110 del Dlgs n. 267/2000, così come sulla estensione anche agli uffici di staff degli organi politici. E ciò in quanto il nuovo tetto opera per tutte le assunzioni flessibili. Sicuramente qualche incarico dirigenziale potrà rientrare nella necessità di consentire l’erogazione di servizi essenziali e infungibili, si pensi a quelli di ragioneria, alla polizia locale, ai servizi sociali eccetera. Ma è evidente l’effetto di drastica limitazione della possibilità di dare corso alle assunzioni di figure essenziali per il buon funzionamento delle amministrazioni, non solo nella forma del tempo indeterminato ma anche con rapporti flessibili, il che determina in molti enti una condizione di non sostenibilità e probabilmente spingerà qualcuno a forzare oltre misurale deroghe che il parere consente.
Il sole 24 Ore – 19 settembre 2011