Requisiti d’accesso per il personale del Servizio sanitario nazionale, riforma degli ordinamenti didattici, disciplina della carriera della dirigenza con una distinzione tra carriera professionale e manageriale e stabilizzazione dei precari. Questi i temi affrontati dal Ddl delega su gestione e sviluppo delle risorse umane. Con qualche giorno di ritardo rispetto al ruolino di marcia, arriva la bozza del Ddl delega su gestione e sviluppo delle risorse umane del Ssn messo a punto dal Tavolo politico che avrebbe dovuto terminare i suoi lavori, secondo il cronoprogramma stabilito dal Patto della salute, lo scorso 31 ottobre. Nel documento si legge come il Governo, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che dovranno osservare alcuni principi e criteri direttivi. Vengono definiti i requisiti di accesso per il personale del Ssn il titolo di formazione di base e l’abilitazione all’esercizio della relativa professione. La bozza
Viene poi previsto l’inserimento nell’azienda per lo svolgimento delle attività proprie della professione e in coerenza con il grado di conoscenze, competenze ed abilità acquisite, tenendo conto delle disposizioni previste nell’ambito della Contrattazione collettiva di settore previa soppressione di un numero di posti nelle dotazioni organiche delle aziende ed enti sanitari equivalenti nel piano finanziario.
Viene proposta, inoltre, la possibilità i professionisti, al termine di un periodo di prova, di accedere, per esigenze del Ssr, in soprannumero, ad una scuola di specializzazione di area sanitaria. Possibilità che dovrà però essere valutata dal Miur.
Verranno, invece, affidatate ad alcuni protocolli d’intesa, le modalità di frequenza del corso, lo svolgimento della parte teorica presso la sede universitaria e della parte pratica presso l’azienda di appartenenenza.
Di conseguenza, nel documento si propone una ridefinizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione di area sanitaria. Si dovranno, dunque, ridefinire le modalità – anche mediante la riformulazione dello schema di contratto di formazione specialistica – per l’inserimento dei medici specializzandi nell’ultima fase del corso di specializzazione tenendo conto della durata del corso stesso, all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale prevedendo che: la valutazione finale del medico in formazione specialistica resta di competenza della scuola di specializzazione, e l’inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale comporta la graduale assunzione, fino alla completa autonomia, nell’ultimo anno del corso, delle responsabilità assistenziali, secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione.
Nel testo si affronta anche o sviluppo professionale di carriera della dirigenza, introducendo misure per una maggiore flessibilità nei processi di gestione delle risorse umane, definendo e differenziando all’interno della dirigenza medica e sanitaria percorsi di natura gestionale e percorsi di natura professionale. Prevista quindi una carriera professionale distinta da quella manageriale, stabilendo che la retribuzione di posizione contrattuale e aziendale possa essere equivalente a quella prevista per i direttori di struttura complessa e che le indennità contrattualmente definite per la parte tabellare della retribuzione e per l’esclusività di rapporto per i dirigenti di struttura siano attribuibili anche ai dirigenti con incarico professionale in identica misura. Saranno inoltre implementati sistemi di valutazione delle competenze professionali acquisite.
Si rimarca, inoltre, la necessità di individuare standard di personale, al fine di determinare il fabbisogno di professionisti dell’area sanitaria tenendo conto:
1) di parametri qualitativi e di efficienza di utilizzo delle risorse umane;
2) degli obiettivi e dei livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;
3) delle reti di offerta territoriali ed ospedaliere e del loro sviluppo
4) dei cambiamenti della domanda di salute, legati in particolare alle modifiche demografiche ed epidemiologiche;
5) della evoluzione tecnologica;
6) dello sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari.
Il Governo dovrà, infine, individuare, per assicurare l’erogazione dei Lea e la sicurezza delle cure, specifiche misure per la stabilizzazione del personale precario, attraverso concorsi, anche tenendo conto della riorganizzazione delle rete dei servizi.
Quotidiano sanità – 11 novembre 2014