E’ approdata sul tavolo dei governatori e della commissione salute delle Regioni l’interpretazione regionale alle norme del decreto legge 78/2010 che hanno indicato i “tagli” alle buste paga del personale approvata dalla Conferenza delle Regioni del 10 febbraio. I tagli degli stipendi previsti dal decreto legge 78/2010 (legge 122/2010) e tutte le altre limitazioni scritte nella legge non si applicano tout court, ma secondo regole (e quantificazioni) ben precise per «favorire un’omogeneità di attuazione» e per «eliminare i risvolti negativi derivanti da potenziali disparità di trattamento tra dipendenti pubblici». Questa la motivazione che ha convinto le Regioni a scrivere la loro interpretazione delle norme, con un occhio specifico al Ssn.
Contenimento delle spese. Nella legge si parla di «trattamento ordinariamente spettante» per quanto riguarda il divieto di superamento nel triennio 2011-2013 delle somme 2010. E poichè non è scritto da nessuna parte quale sia, le Regioni lo interpretano come il trattamento fondamentale e accessorio che abbia “fissità” e “continuità” in base a categoria, posizione e tipologia di funzioni e/incarico di inquadramento del 2010 (l’elenco è quello riportato in tabella). Restano fuori gli «effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva» che sono: arretrati, funzioni diverse assunte in corso d’anno: incarichi dirigenziali a termine, accrescimento di funzioni, assegnazione a strutture con orari di lavoro maggiori e pronta disponibilità, esposizione a rischi ecc.
Riduzioni al di sopra dei 90mila euro. Il taglio (5% per le parti eccedenti i 150mila euro e 10% sopra i 90mila) non si fa sul «trattamento economico virtuale», ma al raggiungimento in corso d’anno dei tetti massimi previsti riferiti solo al trattamento economico di competenza. Se il superamento avviene per effetto di voci accessorie ex post nell’anno successivo a quello di riferimento, la riduzione avverrà solo in quest’ultimo anno. Sono comunque esclusi dal trattamento economico complessivo «da sottoporre a decurtazione» i compensi «di natura forfetaria correlati a rimborsi spese previsti da leggi speciali».
Divieto di superamento nel triennio 2011-2013 delle risorse destinate all’accessorio 2010. Il tetto si riferisce alle risorse complessive decentrate fino al 2013, pari all’importo dell’anno 2010, escludendo qualsiasi possibilità di alimentazione automatica del fondo. Dal tetto secondo le Regioni sono esclusi i residui degli anni precedenti e resta la possibilità di adeguare le risorse decentrate in caso di aumento di dotazione organica e copertura dei posti. Per quanto riguarda il Ssn, l’incremento della dotazione organica deve essere autorizzato dalla Regione.
Contenimento degli aumenti retributivi rinnovi contrattuali 2006-2009. Gli aumenti retributivi collegati ai rinnovi contrattuali per il biennio economico 2008-2009, anche se stipulati precedentemente all’entrata in vigore del Dl 78/2010, non devono superare il limite del 3,2% (Finanziaria 2009). Se ciò accade, le clausole difformi si disapplicano dalla mensilità successiva (giugno) alla data di entrata in vigore del decreto e si adeguano i trattamenti retributivi.
Blocco delle assunzioni. Il blocco secondo le Regioni non riguarda le categorie protette (disabili). Per calcolare le spese di personale che non devono essere superate secondo il blocco si considerano le retribuzioni lorde, i compensi alle collaborazioni coordinate e continuative diverse rispetto a quelle previste nel Dlgs 165/2001 sul pubblico impiego, le spese per contratti di somministrazione di lavoro, gli emolumenti a lavoratori socialmente utili, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, l’Irap, gli assegni per il nucleo familiare, buoni pasto ed equo indennizzo, gli oneri dei rinnovi contrattuali. (ilsole24ore.com – 23 febbraio 2011)
Stipendi Ssn. Le Regioni “interpretano” i nuovi trattamenti economici
Il decreto 78, poi convertito a luglio nella legge 122/2010, ha come obiettivo esplicito il “contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche”. Riguarda dunque tutti i dipendenti regionali che sono, in misura prevalente, in sanità.
Per ovviare alle molte possibili variazioni nell’applicazione di quella norma, le Regioni hanno ritenuto opportuno approvare un documento interpretativo della legge, e in particolare di quanto disposto all’articolo 9, che per il triennio 2011-2013 “congela” gli stipendi pubblici a quanto percepito nel 2010. Una prima stesura del documento di parte regionale era stata approvata il 18 novembre scorso, mentre la nuova stesura, che pubblichiamo con le variazioni messe in evidenza in colore rosso, è stata approvata dalla Conferenza dei presidenti del 10 febbraio.
In particolare, le Regioni indicano quali siano le variazioni retributive che non possono essere comprese nel tetto posto al trattamento economico complessivo, comprendendo tra queste il passaggio alla dirigenza dei medici dopo i primi 5 anni di servizio e l’indennità di esclusività, in caso di variazione del rapporto da non esclusivo a esclusivo.
Quotidianosanita.it – 23 febbraio 2011