di Stefano Simonetti, Il Sole 24 Ore sanità. I tre contratti collettivi che interessano il personale della Sanità per la tornata 2019-2021 (poco meno di 700.000 dipendenti) scadranno formalmente tra un mese esatto ma le loro trattative sono molto distanti dalla chiusura. Per le due aree dirigenziali addirittura non esiste alcun documento, neanche informale, riguardo ai lineamenti dei rinnovi mentre per i circa 540.000 lavoratori del comparto la contrattazione è formalmente iniziata con l’Atto di indirizzo del Comitato di Settore del 7.7.2021 e con alcuni incontri avvenuti in settembre. Per il momento la negoziazione va avanti piuttosto blandamente – in quanto esiste una tradizionale precedenza per il contratto delle Funzioni centrali – e non sono state ancora affrontate le problematiche più complesse e delicate.
Le prossime riunioni sembra siano fissate non prima della metà di dicembre e necessariamente la discussione dovrà entrare nel merito. Premesso che l’Atto di indirizzo del luglio scorso è caratterizzato da una certa vaghezza, riguardo ai veri nodi politici del contratto ancora non si sa nulla. Proviamo a riassumere le principali linee di intervento di cui si dovrà occupare la trattativa.
•Il vero fulcro del rinnovo contrattuale sarà la revisione dell’Ordinamento professionale, come peraltro in tutti i comparti. Questa è sicuramente la parte più strategica e importante del nuovo contratto rispetto alla quale si dovrebbe tenere conto delle risultanze della Commissione paritetica dell’art. 12 dell’ultimo contratto che, comunque, non sono state esplicitate in alcun documento ufficiale. Questo capitolo riguarda gli incarichi di funzione, le progressioni orizzontali, la nuova strutturazione del salario accessorio. Ma, soprattutto, si tratterà di rivedere completamente la classificazione, anche dal punto di vista terminologico perché le “categorie” diverranno “aree” ed è plausibile che sulla ex categoria A e sui livelli economici Bs e Ds ci saranno novità. Non va, infine, dimenticato che l’art. 3 della legge 113/2021 nel novellare l’art. 52 del decreto 165/2001 ha previsto che “la contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione”.
•Sono poi presenti sul tavolo negoziale alcune specifiche materie di nuova derivazione: la disciplina del lavoro agile, le ricadute concrete dell’istituzione del ruolo socio-sanitario, la disciplina della nuova indennità di Pronto soccorso oltre, ovviamente all’allocazione delle specifiche risorse finanziarie già stanziate dalla legge 178/2020 per gli infermieri (comma 409 per 335 ml di €) e per altro personale coinvolto nell’emergenza COVID (comma 414 per 100 ml di €).
•Una questione apparentemente di scarso rilievo e interesse ma quanto mai necessaria per la linearità e fruibilità del contratto è quella di procedere ad una manutenzione delle pregresse clausole contrattuali e non soltanto quelle del maggio 2018. Questa è la parte rispetto alla quale è già stata consegnata una bozza di articolato ai soggetti sindacali, più volte rivisitata. Nel solo ultimo CCNL si contavano decine di errori o improprietà che è necessario correggere; ma taluni istituti contrattuali hanno bisogno di una rivisitazione non solo semantica ma di contenuto: per tutti, basterà citare l’accesso alla mensa e ai buoni pasto, la questione delle pause, la mobilità, il patrocinio legale, le prestazioni aggiuntive.
•Resta, infine, la parte del trattamento economico che, per consolidata tradizione, è l’ultima ad essere chiusa, perché si aspettano sempre risorse aggiuntive e novità dalla legge di Bilancio e “spunti” positivi dalle trattative degli altri comparti. Su questo aspetto ci sono molti punti da chiarire e approfondimenti indispensabili. Si parte ovviamente dagli incrementi indicati nell’Atto di indirizzo (le risorse per tutto il pubblico impiego rappresentano l’1,30% del monte salari per l’anno 2019, il 2,01% per l’anno 2020 e il 3,78% per il 2021) ma, come tutti sanno, esistono fondate aspettative riguardo ad ulteriori risorse da parte della legge di Bilancio per il 2022. In questo scenario si doveva pur dire qualcosa relativamente all’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 che il Governo si era impegnato a “superare” (vedi paragrafo 1 del Patto del 10 marzo), visto che la legge 113/2021 ha rinviato la definizione alla contrattazione collettiva. Nello stesso Patto era presente l’impegno a finanziare l’Ordinamento con risorse aggiuntive.
Per ciò che concerne, quindi, il quadro finanziario delle risorse spendibili per il rinnovo la situazione è sostanzialmente la seguente. Un punto fondamentale da chiarire preliminarmente è se nel monte salari indicato nella tabella contenuta nell’Atto di indirizzo del Comitato di Settore del 7.7.2021 sono ricompresi o meno (anche per stima o in modo virtuale) gli emolumenti del personale della ricerca; se non fosse così allora sarebbe un problema molto imbarazzante. Nel DDL Bilancio 2022 sono contenute alcune norme specifiche:
Art. 182 = Risorse per il superamento dell’art. 23, comma 2 – Se per le Amministrazioni centrali sono stanziati 200 ml, per la Sanità dovrebbero essere 76,5 ml ma la previsione avverrà su indicazione specifica del Comitato di Settore. Qui non viene precisata la percentuale del monte salari ma nella Relazione tecnica allegata ad DDL di parla di uno 0,22% che, peraltro, contrasta con quanto si dice nel successivo art. 185.
Art. 185 = Risorse per la revisione dell’ordinamento – Per la questione dell’ordinamento professionale la relativa revisione, sempre riferita alle sole amministrazioni centrali, – prevede “un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” nel limite dello 0,33% del MS. Anche in questo caso per le aziende ed enti del S.s.n. si tratterebbe di 76,5 ml di € ma sempre su indicazione specifica del Comitato di Settore.
Art. 186 = Risorse per la formazione 50 ml – Per la Sanità dovrebbero essere circa 19 ml di € ma nella norma non vi sono indicazioni in tal senso, cioè il riferimento alle altre amministrazioni, a meno che dicendo “dipendenti della pubblica amministrazione” non si intenda che le risorse sono per tutti indistintamente.
Le norme sopra citate sono disallineate tanto che la “Nota di lettura” n. 274 del novembre 2021 del Senato segnala a pag. 377 la discrasia tra le percentuali dell’ 0,22% e lo 0,33% riferite entrambe ad un importo di 200 ml.
Andrà poi affrontato il trascinamento delle leggi pregresse cioè i commi 411 (per 330 ml) e 467 (110 ml) della legge 178/2020 nonché, ai sensi dell’art. 94, comma 1 del DDL, la proroga dello stanziamento di € 112.406.980 per le prestazioni aggiuntive finalizzate alle liste d’attesa (importo comprensivo di quelle dei medici). Detto questo, il riepilogo degli aspetti finanziari del rinnovo dovrebbe essere sostanzialmente questo:
Per il 2021 =
876,77 pari al 3,78% del MS
138,80 recupero elemento perequativo
________
1.015,57 totale risorse al lordo degli oneri riflessi
– cui si aggiungono:
27,00 indennità di Pronto soccorso (dal 2022)
335,00 indennità di specificità infermieristica (dal 2021)
100,00 indennità tutela del malato …. (dal 2021)
76,54 * risorse per la revisione dell’ordinamento (nel limite dello 0,33% del MS) –
riparametrazione dei 200 ml stanziati direttamente
76,54 * risorse per il superamento dell’art. 23, comma 2 (percentuale del MS non
precisata) – parametrazione virtuale dei 200 ml stanziati direttamente
19,00 * risorse per la formazione (ma nella norma non viene detto nulla per le altre
amministrazioni) – l’importo è puramente indicativo.
(Gli importi segnati con * sono quelli indicati per le amministrazioni centrali).
Tutti gli importi sono “a valere” sui 124 mld del Fondo sanitario 2022. L’unico stanziamento aggiuntivo erano i 110 ml di cui al comma 467 della legge 178/2020 che incrementavano il fondo ma soltanto per il 2021. Tuttavia si deve segnalare che nell’incontro del 18 novembre scorso per il comparto Funzioni centrali, l’ARAN ha presentato uno stato di avanzamento della parte economica in cui viene indicato come aumento stipendiale: “1.1.2021 = 4,15% + elemento perequativo”.
A conclusione di questa rassegna si può sostenere che per la questione delle risorse disponibili per il rinnovo esistono due scenari: quello della quantificazione degli aumenti retributivi spendibili in termini assoluti e generali e quello di chi si assumerà di fatto l’onere di pagare tali aumenti. A tale ultimo proposito, è ovvio che l’onere sarà a carico dei bilanci delle aziende ed enti del S.s.n. – che avrebbero dovuto già effettuare i dovuti accantonamenti di bilancio – ma ci si riferisce alla imputazione a monte visto che le aziende non hanno autonomia finanziaria. In altre parole, se gli oneri saranno sostenuti dalle Regioni con le rispettive quote di ripartizione del Fondo sanitario nazionale fissato per il 2022 a 124,061 mld ovvero se per alcune voci i due miliardi di aumento del Fondo potranno essere integrate da specifiche risorse finalizzate, come è stato formalmente fatto per le amministrazioni centrali. Credo però sia scontato che tutte le voci di incremento retributivo sia ricomprese nel Fondo e l’elencazione di tutto ciò che la legge statale aggiunge al vero incremento contrattuale non costituisce un cash in più ma dovrebbe servire solo alla determinazione del limite di spesa per il personale che viene specificatamente trattato – e aumentato – dall’art. 92, comma 2 del Ddl.