Con il messaggio n. 6704/15 di ieri l’Inps spiega la regola prevista dall’articolo 32, comma 1 ter, del Dlgs 151/01 (il cosiddetto Testo unico sulla maternità) sull’impossibilità di cumulare il congedo parentale fruito in modalità oraria con gli altri permessi e congedi orari previsti nel medesimo Testo Unico.
L’articolo 32 del Dlgs 151/01 è stato recentemente rinnovato dal Dlgs 80/15 (Decreto sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro), che ha altresì disciplinato, in funzione suppletiva della contrattazione collettiva, la possibilità di fruire il congedo parentale ad ore, e in particolare in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente quello in cui ha avuto inizio il congedo.
Dopo la circolare 152/15 con cui l’Istituto ha fornito le prime indicazioni sulla nuova regola, con il recente messaggio l’Inps ritorna sull’argomento, in particolare chiarendo che l’utilizzo ad ore del congedo parentale non è cumulabile, nella stessa giornata, né con un congedo parentale ad ore richiesto per altro figlio, né con i riposi giornalieri (cosiddetti permessi per allattamento) ex articolo 39 e 40 del Testo unico (anche se per altri figli).
Ugualmente il congedo parentale ad ore non è compatibile con l’utilizzo nella stessa giornata dei permessi orari fruiti per il figlio portatore di handicap grave in sostituzione del prolungamento del congedo parentale (anche per bambini diversi), quali previsti dall’articolo 33, comma 1, del Testo unico.
Nello stesso provvedimento è esplicitato che il congedo parentale ad ore è invece cumulabile con gli altri permessi non previsti dal Testo unico sulla maternità, quali, ad esempio, quelli disciplinati dalla legge 104/92, e cioè i permessi giornalieri per assistere il familiare (articolo 33, comma 3) o quelli fruiti dallo stesso lavoratore portatore di handicap grave (articolo 33, comma 6).
Ma la parte più interessante del breve provvedimento è quella finale in cui l’Istituto rammenta che, conformemente a quanto previsto dal nuovo comma 1 ter dell’articolo 32 del Dlgs 151/01, la regola sull’incumulabilità con i permessi/riposi orari dello stesso Testo unico sulla maternità, si applica solo qualora la contrattazione collettiva non disciplini diversamente la fruizione del congedo parentale ad ore.
In pratica la contrattazione collettiva, ivi compresa quella di secondo livello (territoriale o aziendale), così come potrebbe autonomamente disciplinare il congedo parentale ad ore, ugualmente potrebbe prevedere criteri di cumulabilità diversi, e anche più favorevoli per il lavoratore.
Nevio Bianchi e Barbara Massara – 4 novembre 2015 – Il Sole 24 Ore