Età pensionabile che punta ad arrivare a 70 anni nel giro di pochi anni. E contributi soggettivi che salgano al 15%. Per circa un milione di professionisti, dunque, la previdenza cambia passo a partire dal 1° gennaio 2013. Due i fattori combinati che hanno portato anche per il comparto degli iscritti agli ordini, dopo quello dei lavoratori dipendenti, ad una riforma delle pensioni strutturale. Da un lato la necessità, da parte degli enti pensionistici di categoria, di dover garantire una sostenibilità dei conti a 50 anni (come richiesto dalla legge 214/2011, riforma Monti-Fornero). Dall’altro l’esigenza di adeguarsi al progressivo allungamento dell’aspettativa di vita che, inevitabilmente, finisce per incidere sui conti delle gestioni previdenziali chiamate ad erogare gli assegni.
I destinatari
Avvocati, notai, consulenti del lavoro, architetti e ingegneri, veterinari, farmacisti, ragionieri, medici e odontoiatri, geometri. Sono queste le professioni per le quali dal 2013, in certi casi (consulenti del lavoro, architetti e ingegneri), debutterà anche un nuovo metodo di calcolo delle pensioni. Le nuove condizioni riguardano, cioè, gli iscritti a quelle gestioni previdenziali privatizzate nel 1994 (con il dlgs 509) nate con un sistema retributivo/reddituale in base al quale veniva riconosciuto a fine carriera un trattamento pensionistico sganciato dai reali versamenti contributivi di una vita. Una generosità messa in discussione, in prima battuta, con la Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 763) e la relativa richiesta agli enti di garantire la solidità dei bilanci per 30 anni (prima erano 15). Con la legge 214/2012 l’asticella è stata innalzata a 50 anni, obbligando le Casse dei professionisti più vecchie ad approvare riforme ad hoc.
Le riforme
È scaduto il 30 settembre (termine prorogato dal 30 giugno 2012) il termine per l’invio ai ministeri vigilanti delle riforme per la sostenibilità atte ad assicurare l’equilibrio finanziario nel lungo periodo dei sistemi previdenziali dei professionisti. Riforme, fatta eccezione per i ragionieri che sono ancora in attesa, che hanno ricevuto a metà novembre il via libera ministeriale (si veda ItaliaOggi del 16/11/2012)e sono state poi pubblicate sulla Gazzetta ufficiale.
Ma quale sarebbero state le conseguenze per quegli enti non in grado di rispettare il dettato normativo? Due le dirette conseguenze. La prima: il passaggio, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, al metodo di calcolo contributivo. La seconda: un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1%.
Pensione più cara. E più lontana. Dai consulenti del lavoro ai veterinari, ecco cosa cambia professione per professione
Veterinari. Essendo l’obiettivo della riforma Monti Fornero quello di ottenere dalle Casse autonome dei professionisti una sostenibilità a 50 anni, l’ente di riferimento dei veterinari (Enpav) ha preferito restare nel perimetro del metodo di calcolo (più generoso) retributivo, seppur con forti correttivi. Dal 2016 si considereranno crescenti di un anno i redditi rilevanti per il calcolo della media dei redditi ai fini pensionistici, fino ad arrivare ai migliori 35 anni nel 2025. Al 2013, invece, è stata anticipata l’applicazione dei coefficienti di neutralizzazione sulle pensioni anticipate, previsti per l’anno 2017. A decorrere dall’anno 2014, invece, sarà innalzata a 62 anni l’età anagrafica minima per il pensionamento di vecchiaia anticipato, in linea con il sistema pensionistico generale e con l’allungamento dell’aspettativa di vita. Incremento graduale di mezzo punto percentuale all’anno, della percentuale del contributo soggettivo fino al 22% che sarà raggiunto nell’anno 2033. Il contributo integrativo arriverà al 3% nell’anno 2027 e al 4% nell’anno 2030.
Le riforme più incisive sono quelle che riguardano consulenti del lavoro, architetti e ingegneri. Le rispettive casse (Enpacl e Inarcassa) hanno deciso infatti di passare al metodo contributivo e quindi di erogare, a decorrere dal primo gennaio e per le annualità successive, pensioni calibrate sui reali versamenti contributivi effettuati dagli iscritti. Il nuovo sistema per i consulenti debutterà il 1° gennaio con un contributo soggettivo obbligatorio correlato al reddito professionale, attraverso l’applicazione dell’aliquota del 12%. È prevista una misura minima e una massima di reddito, rivalutate annualmente, su cui calcolare il contributo soggettivo (per l’anno 2013 il reddito minimo è di € 17.000 = il contributo soggettivo è di € 2.040 – il reddito massimo è di € 95.000 = il contributo soggettivo è € 11.400). La contribuzione ordinaria sarà affiancata da una integrativa (pagata dal cliente) ugualmente obbligatoria e determinata nella percentuale del 4% sul volume d’affari Iva (contro l’attuale 2%), ferma una misura minima. Il requisito di accesso anagrafico al pensionamento per vecchiaia è stato elevato, gradualmente, a 70 anni per uomini e donne e il requisito contributivo ridotto a 5 annualità.
Passando agli architetti e agli ingegneri, dal lato della contribuzione, la logica è stata di non appesantire il prelievo contributivo, già aumentato con la riforma 2008, ad esclusione degli «adeguamenti » dei contributi minimi soggettivi e integrativi (in linea con i più bassi delle altre Casse). L’aliquota del contributo soggettivo rimane invariata al 14,5% e viene applicata fino al tetto (previsto in aumento a 120 mila euro nel 2013, con contestuale abolizione del 3% sopra il tetto). Idem per quella integrativa (al 4%). Dal lato delle prestazioni, la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione contributiva sono state sostituite dalla «pensione di vecchiaia unificata ». I requisiti per l’ordinaria età pensionabile sono elevati gradualmente (da 65 a 66 anni e successivo adeguamento all’evoluzione della speranza di vita media, con contestuale aumento dell’anzianità minima da 30 a 35 anni); è prevista, tuttavia, una flessibilità in uscita garantita dalla possibilità di anticipare (da 63 anni) e posticipare (a 70 anni) il pensionamento (con l’importo della pensione funzione crescente dell’età di pensionamento). In linea con quanto disposto dal dl 201/2011, è stato introdotto, per un biennio, un contributo di solidarietà a carico dei pensionati (solo sulla quota di pensione retributiva e con esclusione delle pensioni di inabilità, invalidità, indirette e di reversibilità).
Chi resta al retributivo
Essendo l’obiettivo della riforma Monti Fornero quello di ottenere dalle Casse autonome dei professionisti una sostenibilità a 50 anni, i due enti di riferimento degli avvocati e dei veterinari (Cassa forense ed Enpav) hanno preferito restare nel perimetro del metodo di calcolo (più generoso) retributivo, seppur con forti correttivi. Dunque, per gli avvocati il calcolo della pensione sarà fatto sulla base di tutti i redditi dichiarati nell’intera vita professionale con aliquota di rendimento unica, all’1,40%, adeguata ogni tre anni alle mutate previsioni di sopravvivenza della categoria. Sul fronte del contributo soggettivo scatterà l’aumento al 14% dell’aliquota dal 2013, con ulteriori aumenti al 14,5% (dal 2017) e al 15% (dal 2021). Confermato l’integrativo al 4%. Il contributo di solidarietà del 7% a carico dei pensionati che proseguono nell’esercizio della professione salirà al 7,25% dal 2017 e 7,50% dal 2021.
Passando ai veterinari, dal 2016 si considereranno crescenti di un anno i redditi rilevanti per il calcolo della media dei redditi ai fini pensionistici, fino ad arrivare ai migliori 35 anni nel 2025. Al 2013, invece, è stata anticipata l’applicazione dei coefficienti di neutralizzazione sulle pensioni anticipate, previsti per l’anno 2017. A decorrere dall’anno 2014, invece, sarà innalzata a 62 anni l’età anagrafica minima per il pensionamento di vecchiaia anticipato, in linea con il sistema pensionistico generale e con l’allungamento dell’aspettativa di vita. Incremento graduale di mezzo punto percentuale all’anno, della percentuale del contributo soggettivo fino al 22% che sarà raggiunto nell’anno 2033. Il contributo integrativo arriverà al 3% nell’anno 2027 e al 4% nell’anno 2030.
Chi rivede le aliquote
Per notai e ragionieri le aliquote soggettive si fanno più salate. Nel primo caso, si è già passati nel 2012 dal 33 al 40% sul repertorio. Mentre nel secondo caso l’aliquota soggettiva dovrebbe salire dall’8 al 10% dal 2013 fino al raggiungimento del 15% nel 2018. Il ministero, al contrario delle altre casse, non ha ancora dato il via libera alla Cnpr perché quest’ultima ha presentato la riforma con qualche giorno di ritardo. Passando ai requisiti per il pensionamento, sempre per i ragionieri, l’assegno di vecchiaia, a regime, si conseguirà con almeno 68 anni di età ed almeno 40 anni di effettiva contribuzione. I notai per andare in pensione, invece, dovranno cumulare 75 anni di età e 20 anni di contributi oppure 67 anni di età e 30 di contributi. Mix di interventi anche per i geometri. L’aliquota soggettiva passerà dall’11,5% del 2013 al 15% nel 2017. L’integrativa salirà dal 4 al 5% a partire dal 2015. L’età pensionabile salirà (6 mesi in più ogni anno dal 2014 al 2019) per arrivare a 70 anni. Passerà da 65 ai 67 anni l’accesso al trattamento di vecchiaia con calcolo misto (retributivo/ contributivo)
Chi alza l’età pensionabile
Per medici e farmacisti la pensione, almeno per il momento, sarà solo una questione di età. Nel primo caso, per i suoi fondi maggiori l’ente di previdenza calcolerà le pensioni con il «metodo contributivo indiretto Enpam» che considera quale periodo di riferimento per il computo l’intera vita lavorativa. È previsto l’innalzamento dell’età per la pensione di vecchiaia da 65 a 68 anni (dal 2018). Per i farmacisti i 68 anni scatteranno già dal primo gennaio, con successivo incremento in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita e innalzamento dei requisiti assicurativi della pensione di anzianità (di cui, peraltro, si prevede l’abrogazione nel 2016).
ItaliaOggi – 17 dicembre 2012