Le Casse di previdenza private possono richiedere un maggiore sacrificio a chi gode di una situazione protetta rispetto ai nuovi assicurati. Una flessibilità assicurata dalla legge Finanziaria del 2007, purché il margine di manovra riconosciuto agli enti non pregiudichi l’obiettivo di restare in salute sul lungo termine.
La possibilità per gli enti privati di mettere mano ai diritti acquisiti, bilanciandoli con l’esigenza di equità tra generazioni, non riguarda però le pensioni anteriori al 1?gennaio 2007 data di entrata in vigore della legge 296/2006.
Per le posizioni precedenti gli enti di previdenza privati restano ingessati in una “clausola di non regresso” che vieta di negare l’applicazione del pro rata sulla pensione retributiva.
La Cassazione, con la sentenza 24534 depositata ieri, precisa che a fare da spartiacque per quanto riguarda la possibilità di intervento delle Casse su posizioni consolidate è la legge Finanziaria 2007. Data che gioca a favore del ricorrente e fa perdere la causa alla Cassa dei ragionieri e dei periti commerciali. La Corte è sensibile agli argomenti dell’iscritto che rivendicava il suo diritto a vedersi liquidata la pensione di vecchiaia in maniera più “generosa” di quanto aveva fatto la sua Cassa di previdenza. L’ente, negava infatti, l’applicazione del principio del pro-rata considerandolo obbligatorio, in base alla legge 335/1995, solo quando si tratta di rideterminare i coefficienti di rendimento ma non quando si opta per il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Diverso il parere dei giudici della sezione lavoro, che, nel motivare la loro decisione, ricordano la normativa in materia pensionistica con cui anche le Casse devono confrontarsi.
L’articolo 3, comma 12, della legge 335/1995 – spiega la Corte – è una norma imperativa inderogabile dall’autonomia normativa delle Casse privatizzate. Dal 2007 l’equilibrio delle Casse doveva resistere per un arco temporale di trenta anni (fino al 31 dicembre 2006 il periodo era di quindici anni).
Un tempo aumentato con il decreto Salva Italia in base al quale tali enti sono tenuti ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di cinquanta anni.
La riforma Dini del 1995, aveva previsto il rispetto del principio del pro rata in relazione alle Il legislatore del 2006 ha inteso rendere flessibile il criterio del pro-rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità tra generazioni; in questo modo lo spazio di intervento delle Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richidere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati; tale sarebbe la rideterminazione della quota retributiva della pensione secondo i criteri delle menzionate delibere del 2002-2003 della Cassa. La questione non riguarda tuttavia il giudizio esaminato, atteso che nella specie il pensionamento dell’assicurato è intrvenuto prima del 1?gennaio 2007. Corte di Cassazione – Sentenza 24534 del 30 ottobre 2013 anzianità già maturate. In altri termini il calcolo della prestazione deve avvenire tenendo conto degli anni di iscrizione in cui vigeva il sistema retributivo. La contribuzione versata negli “anni migliori” ha un suo valore economico in termini di potenzialità di rendita pensionistica che non può essere annullata dal legislatore. La riforma del 2007 ha ripreso il principio del pro rata, aggiungendo anche i criteri di gradualità e di equità fra generazioni e facendo salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti privatizzati e approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 296/2006. Ora il disegno di legge di stabilità ne fornisce un’interpretazione autentica, nel senso che tali atti si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Il Sole 24 Ore -31 ottobre 2013