Stefano Simonetti Più volte mi sono chiesto se la Sanità faccia ancora parte della Pubblica amministrazione. Molti dati oggettivi confermano questa sensazione, come a esempio: l’Anagrafe dei dipendenti, le Linee guida del 28 giugno 2023 sulle competenze trasversali, le Linee guida del 28 novembre 2023 sulla valutazione individuale, la recente esclusione dalla revisione delle norme concorsuali (Portale del reclutamento, commissioni e prove di esame, gli idonei nella graduatorie e quant’altro), la perdurante necessità dell’assenso in uscita per la mobilità, tutta la questione della Elevata qualificazione, il recente Dpcm sull’apprendistato, la espressa esclusione della dirigenza del Ssn dall’applicazione delle nuove norme sui tempi di pagamento delle fatture, la disciplina del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. Sembra, insomma, che quando il legislatore o gli organi governativi parlano di “pubblica amministrazione” il riferimento sia per antonomasia alle amministrazioni centrali e, al massimo, alle autonomie locali.
La Sanità ha quasi sempre una legislazione dedicata e specifica ma, a volte, utilizzando la definizione onnicomprensiva e generica si generano equivoci e lacune normative.
Tra i tanti elementi che distinguono la Sanità pubblica dagli altri comparti, potrei ricordare le nuove linee guida dello scorso novembre sulla valutazione della performance individuale e la sostanziale estraneità della Sanità alla materia. A seguire, pochi giorni fa il ministro Zangrillo ha diramato le “prime indicazioni operative in materia sulla misurazione e di misurazione della performance individuale” con la nota n. 430 del 24 gennaio 2024; la direttiva riprende alcuni temi di quella del novembre scorso, ricordata sopra. Il documento della Funzione pubblica è indirizzato “alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ragione per la quale le aziende ed enti del S.s.n. rientrano certamente tra i destinatari. Detto questo, si può rinvenire nella nota qualche indicazione operativa sostanziale per le aziende sanitarie? Francamente penso proprio di no e plausibilmente tutti i decisori aziendali non l’hanno nemmeno letta. Vediamo alcuni passaggi: l’assegnazione degli obiettivi da effettuare non oltre il mese di febbraio, l’impegno per i dirigenti di fare almeno 24 ore annue di formazione, l’assegnazione degli obiettivi previo colloquio tra valutatore e valutato. Questi adempimenti non possono avere rilievo per le aziende sanitarie che, ad esempio, ricorrono da quasi trent’anni alla negoziazione degli obiettivi tramite la procedura del budget funzionale che è materialmente impossibile che si concluda entro febbraio. Riguardo alla formazione, per i quasi 500.000 sanitari soggetti alle regole della Ecm la indicazione non ha alcun senso senza contare che tutti i dirigenti hanno diritto ad una riserva di 3,5 ore settimanali delle 38 previste da dedicare alla formazione e all’aggiornamento professionale.
Infine, la semplificazione quasi didascalica sul “colloquio” per l’assegnazione degli obiettivi. A quest’ultimo proposito, le procedure per la negoziazione del budget sono consolidate, come detto, da decenni, sono state riassunte da ultimo anche nell’art. 93, comma 3, del Ccnl del 19.12.2019 e sono decisamente più complesse e articolate rispetto a un “colloquio”.
Nessun accenno viene fatto nella direttiva della Funzione pubblica alla scheda di budget, agli indicatori, al peso degli obiettivi, all’assegnazione delle risorse necessarie, ai report, ai soggetti valutatori, ai controlli periodici per stati di avanzamento. Soltanto un “colloquio”, quasi come una chiacchierata fatta al bar del ministero. Ora, è del tutto credibile che da parte della Funzione pubblica si considerino come modello di riferimento le amministrazioni centrali – anche per le complesse e conflittuali questioni sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni – ma almeno si potrebbe accennare nelle direttive in commento che per alcuni comparti – la Sanità certamente, ma anche la Scuola – la materia resta disciplinata dalle norme di settore; e questo, sia per la correttezza formale del documento, sia per evitare fraintesi e perplessità nei destinatari delle direttive.
Il Sole 24 Ore sanità