Le novità ambientali contenute nella legge 116/14 di conversione del decreto 91/14 (Dl competitività, in vigore dal 21 agosto 2014) sono molte e spaziano dalla conferma del Sistri (che, con apposito decreto sarà interconnesso con il Corpo forestale dello Stato) e altre puntuali disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, fino ad arrivare a dragaggi, valutazione di impatto ambientale, rumore, bonifiche e accelerazione degli interventi a tutela dal rischio idrogeologico. Partono le sanzioni (da 2.500 euro a 25mila euro, aumentate fino a 100mila euro per ingenti quantità) previste dal Dl 2/12 per la commercializzazione di sacchi di plastica non biodegradabili e compostabili. Le disposizioni più rilevanti in materia di gestione dei rifiuti riguardano il Sistri, la classificazione dei pericolosi, le autorizzazioni per la miscelazione; gli oli minerali usati; il coordinamento tra l’”end of waste” e le procedure semplificate per il recupero.
Il Sistri si protrae fino al 31 dicembre 2015 e da questa data il contratto tra il ministero dell’Ambiente e Selex Se.Ma. Spa perderà la sua efficacia. Entro il 30 giugno 2015 il Ministero bandirà una gara europea per affidare la concessione del servizio di tracciamento informatico dei rifiuti nel rispetto del Dlgs 163/06 (contratti pubblici per lavori, servizi e forniture). Selex sarà indennizzata dei costi di produzione consuntivati al 31 dicembre 2015 con «i contributi versati dagli operatori alla predetta data». Non è stata approvata alcuna delle numerose semplificazioni proposte dal mondo imprenditoriale e slitta dal 3 marzo al 31 dicembre 2014 il termine entro cui il ministro dell’Ambiente semplificherà e ottimizzerà il Sistri.
L’articolo 13 della nuova legge presenta i rifiuti classificati con codice europeo (Cer) come pericolosi o non pericolosi «assoluti» (sono quelli privi di voci speculari). Per i pericolosi sarà però necessario ricercare le caratteristiche di pericolo (che la nuova legge chiama con il non condivisibile neologismo «proprietà di pericolo»). Per i rifiuti con Cer speculari (stesso rifiuto a volte pericoloso e a volte no) sono stabilite le indagini per capire il versante al quale ascriverlo. Se l’analisi non rileva i composti del rifiuto occorre riferirsi a quelli «peggiori». La modifica rischia di non risolvere i problemi, perché il raggio d’azione è troppo ampio, sarebbe invece stato opportuno che i composti «peggiori» fossero individuati come quelli pertinenti al processo.
Le autorizzazioni per la miscelazione di rifiuti speciali in possesso di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti ottenute prima dell’entrata in vigore del Dlgs 205/10 (25 dicembre 2010) restano in vigore fino alla loro revisione.
Il trattamento dei rifiuti disciplinato dai regolamenti Ue sull’”end of waste” si coordina con le procedure nazionali per il recupero agevolato: il trattamento previsto dai Regolamenti Ue può essere autorizzato in forma agevolata nel rispetto di requisiti, criteri, prescrizioni e destinazione finale ivi stabiliti. Gli enti e le imprese che effettuano recupero agevolato di rifiuti ai quali si applicano i Regolamenti Ue in materia di “end of waste” adeguano le attività a tali Regolamenti entro i sei mesi successivi alla loro entrata in vigore. Diversamente, entro tale termine, dovranno accedere al regime autorizzatorio ordinario. Fino ad allora potranno operare con le regole nazionali del recupero agevolato (Dm 5 febbraio 1998, Dm 161/02, Dm 269/05 e articolo 9-bis legge 210/08), che restano ferme per quanto riguarda le quantità massime recuperabili.
Recuperi ambientali, rilevati, sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali e piazzali potranno essere realizzati con le materie prime secondarie per l’edilizia conformi all’allegato C, Circolare Minambiente 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.
Il Presidente della Regione Lazio per affrontare l’emergenza rifiuti può requisire in uso gli impianti e avvalersi del personale. Le principali novità in materia di gestione rifiuti contenute nel Dl 91/14 Il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è stato confermato fino alla data del31 dicembre 2015. Da questa data il contratto tra ministero dell’Ambiente e il concessionario del servizio Selex Se.Ma Spa perderà la sua efficacia. La Selex, tuttavia, sarà indennizzata dei costi di produzione consuntivati al 31 dicembre 2015 attraverso «i contributi versati dagli operatori alla predetta data» Per i rifiuti classificati con codice europeo i quali abbiano voce speculare (stesso rifiuto a volte pericoloso e a volte no) nell’articolo 13 della legge 116/14 sono stabilite le indagini da condurre. Se l’analisi non rileva i composti del rifiuto occorre riferirsi a quelli «peggiori». Così, però, il raggio d’azione appare troppo ampi, per cui sarebbe stato probabilmente opportuno riferirsi ai composti pertinenti al processo
Il Sole 24 Ore – 31 agosto 2014