Il nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori – che riduce lo spazio d’applicazione della reintegra sul posto di lavoro, introducendo come regola generale quella del pagamento di un’indennità risarcitoria – non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della riforma Fornero (18 luglio 2012), anche se la controversia giudiziale è stata promossa dopo tale data. Così si è espresso, con una delle prime pronunce emanate sul tema, il Tribunale del Lavoro di Milano (ordinanza del 14 novembre 2012).
La controversia aveva come oggetto un licenziamento di carattere disciplinare, intimato nei confronti di un lavoratore che aveva subito un procedimento penale per il reato d’usura. Nel corso del procedimento penale il lavoratore aveva patteggiato la pena, ottenendo i relativi benefici; il datore di lavoro, venuto a conoscenza della sentenza di patteggiamento, aveva contestato sul piano disciplinare il comportamento oggetto del giudizio penale e, all’esito della relativa procedura, lo aveva licenziato per giusta causa. Questo licenziamento veniva comminato prima del fatidico 18 luglio (giorno di entrata in vigore del nuovo articolo 18), mentre la causa veniva avviata dopo tale data. L’azienda si è difesa in giudizio chiedendo che, in caso di condanna, al dipendente fosse riconosciuta solo un’indennità di carattere risarcitorio, senza la reintegra sul posto di lavoro, sostenendo che al dipendente potevano essere applicate solo le misure di carattere sanzionatorio vigenti al momento della decisione. Quindi, venuto meno il vecchio articolo 18, che prevedeva solo la reintegra sul posto di lavoro, si sarebbe dovuto applicare la nuova normativa sul licenziamento disciplinare. È bene ricordare che questa normativa prevede come regola generale solo il risarcimento tra le 12 e le 24 mensilità, mentre riconosce la reintegra, più un massimo di 12 mensilità, esclusivamente nei casi in cui il fatto non sussiste, oppure viene punito in maniera meno grave del licenziamento dal contratto collettivo. Il giudice ha avuto una visione diversa, chiarendo che le conseguenze da ricondurre all’illegittimità, alla nullità o all’inefficacia di un atto sono aspetti sostanziali della fattispecie, e quindi sono soggetti alla normativa vigente al momento in cui l’atto viziato viene emanato; la loro applicazione retroattiva sarebbe possibile solo se ci fosse una norma di legge che la prevede espressamente. Questa interpretazione conferma alcune pronunce emanate in precedenza dal Tribunale di Roma, le quali – seguendo lo stesso ragionamento – hanno escluso che ai licenziamenti intimati prima della riforma possa applicarsi il nuovo articolo 18, a prescindere dalla data d’avvio della procedura giudiziale di impugnazione. Applicando questo ragionamento nel caso di specie, l’ordinanza ha annullato il licenziamento, in quanto ha ritenuto che lo stesso fosse viziato. In particolare, il giudice ha confermato che le condotte extra lavorative possono incidere sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro; tuttavia affinché la lesione del vincolo fiduciario possa legittimare il licenziamento è necessario che il datore di lavoro dimostri in maniera specifica per quale motivo la condotta esterna ha inciso negativamente sul rapporto con il dipendente. Questa prova non è stata rinvenuta nella fattispecie e quindi è stata disposta la reintegra sul posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.
Ilsole24ore.com – 22 novembre 2012