I chiarimenti sono contenuti nella circolare 24 del ministero, firmata ieri. E l’Inail ha subito revocato la nota 5950, emessa nei giorni scorsi sulle novità della manovra bis
Sfuggono alla stretta sui tirocini formativi e di orientamento promossa dalla manovra di Ferragosto – durata non superiore ai sei mesi e promozione dello stage a favore di neo-diplomati e neo-laureati non oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo – quelli per il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, lavoratori in mobilità inclusi. Fuori anche quelli promossi a favore degli immigrati, nell’ambito del decreto flussi, e gli stage destinati a ulteriori categorie di persone svantaggiate, destinatarie di specifiche iniziative promosse dal ministero del Lavoro, Regioni e Province.
Gli stage avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto – data di entrata in vigore del decreto legge 138 – potranno proseguire sulla base della vecchia normativa e sino alla scadenza prevista. I chiarimenti sono contenuti nella circolare 24 del ministero, firmata ieri. E l’Inail ha subito revocato la nota 5950, emessa nei giorni scorsi sulle novità della manovra bis.
Sebbene lo scopo del legislatore fosse quello di arginare o disincentivare l’abuso degli stage, l’articolo 11 del Dl 138/2011 ha destato preoccupazioni e perplessità tra aziende e lavoratori. Le prime, al di fuori dei master universitari, si sono trovate di fronte a una improvvisa limitazione dello strumento dello stage e, quindi, di una valida opportunità di formare giovani. I secondi (aspiranti stagisti, neo laureati e laureati) si sono visti compromettere la prospettiva di un’assuzione o, quanto meno, la possibilità di fare esperienza sul campo.
Con questa circolare ministeriale si registra un’apertura. Ad esempio: un lavoratore iscritto alle liste di mobilità, perché licenziato, potrà frequentare senza limitazioni un tirocinio formativo. Maggiori tutele anche per altre persone svantaggiate, tra cui – oltre i disabili, gli invalidi e altre categorie, già previste dalla manovra – anche gli immigrati nell’ambito dei decreti flussi, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale. Porta chiusa per le scuole di formazione private, non universitarie: gli stage – spiega la circolare – non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private, salvo che non siano senza fini di lucro, e comunque esclusivamente autorizzate dalla Regione.
La circolare dà una definizione di tirocini curriculari. Si tratta di un chiarimento atteso dagli operatori. Sono da considerarsi tali gli stage il cui fine non è quello di favorire l’inserimento lavorativo bensì «di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta ‘alternanza’ tra studio e lavoro». Ci sono però delle condizioni: i tirocini dovranno essere promossi dalle università o istituti di istruzione secondaria abilitati ai rilasci di titoli accademici, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale, da centri professionali operanti in regime di convenzione con regioni o Province. I destinatari del tirocinio potranno essere solo gli studenti universitari, quelli delle scuole superiori e gli allievi di istituti professionali
13 settembre 2011 – ilsole24otre.com