Le amministrazioni locali e regionali possono sostenere direttamente spese legali per i propri dipendenti solamente nel caso di contenziosi che sfociano naturalmente in pronunce giurisdizionali. Le stesse regole si applicano anche nel caso di rimborso, visto che esso può essere erogato solamente a fronte di una sentenza definitiva.
Le istruzioni
Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nel parere Aran Ral 1804. Esso circoscrive in modo assai preciso l’ambito entro cui le amministrazioni possono farsi carico delle spese legali sostenute dai dipendenti per lo svolgimento delle proprie attività d’ufficio. Visto che le regole sono le stesse, si può ritenere che queste disposizioni si applichino anche ai dirigenti.
La materia è regolamentata dall’articolo 28 del contratto nazionale del 14 settembre 2000, le cosiddette code contrattuali. Esso stabilisce tra l’altro che questa forma di «tutela in materia di patrocinio legale può trovare applicazione solo in presenza di un procedimento giudiziario, civile o penale, in senso proprio». Occorre ricordare che l’Aran ha esteso in via interpretativa questa possibilità anche ad alcuni procedimenti che si svolgono dinanzi al giudice amministrativo. Il parere giunge alla conclusione che sia la mediazione che l’accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva, rispettivamente disciplinati dagli articoli 696 e 696 bis del Codice di procedura civile, «non sembrano potersi considerare propriamente un procedimento giudiziario, destinato a concludersi con una pronuncia giurisdizionale». Dal che deriva che essi non possono essere ammessi al rimborso delle spese legali in virtù del carattere vincolante che assume il possesso di questo requisito.
Niente conflitti d’interesse
Si deve ricordare che per l’applicazione di questo istituto è necessario che si dimostri che non vi è alcun conflitto di interessi neppure potenziale. Il che vuol dire, sul terreno operativo, che bisogna dare atto del fatto che la condotta del dipendente non ha in alcun modo determinato conseguenze negative per l’amministrazione, elemento che si deve ricordare dobbiamo considerare precluso nel caso in cui maturino le condizioni per la irrogazione di una sanzione disciplinare.
Occorre inoltre ricordare che il dipendente deve informare preventivamente la propria amministrazione della instaurazione del procedimento. In questo ambito egli deve concordare con l’ente la scelta del legale, fermo restando che l’amministrazione può intervenire in particolare per concordare la misura del compenso.
Il Sole 24 Ore sanità – 21 gennaio 2016