L’abolizione del trattenimento in servizio non produce effetti nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Lo ha confermato la Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 in attuazione delle norme contenute nel decreto legge 90/2014. Il provvedimento, com’è noto, ha abolito dal 1° novembre 2014 per tutti i dipendenti pubblici la possibilità di permanere in servizio oltre il compimento dell’età pensionabile. La normativa tuttavia non coinvolge il trattenimento dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale previsto dall’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (il cd. collegato lavoro) in quanto il decreto legge 90/2014 continua a riconoscere la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina generale.
Continua quindi a valere per tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre il 65° anno di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. L’amministrazione, ricordiamo, potrà accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
E’ utile ricordare che nella nozione di servizio effettivo sono da ricomprendere tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell’amministrazione di appartenenza sia nei confronti dello Stato (quindi con l’inclusione della contribuzione derivante dal servizio militare). Esclusi invece gli anni valorizzati attraverso il riscatto degli studi.
I Limiti. L’unico limite alla prosecuzione del rapporto di lavoro, introdotta dal decreto legge 90/2014, riguarda i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di struttura complessa (cioè i primari). In tale circostanza la volontà dell’interessato di vedersi riconosciuto il trattenimento in servizio alle condizioni sopra esposte, può essere compressa dall’esigenza dell’amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro una volta maturati i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata (42 anni e 6 mesi gli uomini e 41 ani e 6 mesi le donne), purchè non prima del compimento del 65° anno di età.
“Questi medici – ricorda la Circolare Madia – possono comunque presentare istanza di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo (sempre che tale prosecuzione non comporti un aumento del numero dei dirigenti). L’amministrazione potrà tuttavia non accogliere l’istanza stessa ove decida di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai criteri adottati per l’utilizzo della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenendo presenti le esigenze organizzative e funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l’indebita lesione dell’affidamento degli interessati”.
Pensioni Oggi – 30 settembre 2015