Dal prossimo anno lavoratrici e lavoratori avranno diverse strade per anticipare l’uscita dal mondo del lavoro. A seconda dell’entità della contribuzione maturata. La novità più importante è, come si intuisce, la quota 100 a partire da 62 anni e 38 di contributi che decollerebbe a partire dalla prossima primavera; la seconda strada è l’opzione donna per le lavoratrici con 58 anni (59 le autonome) e 35 anni di contributi unitamente ad una finestra mobile di 12 mesi (18 mesi le autonome) a condizione di accettino il calcolo dell’assegno interamente con il sistema contributivo; la terza strada è l’ape volontario in favore sia dei lavoratori che delle lavoratrici che hanno 63 anni ed almeno 20 anni di contribuzione e che si trovino a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia. L’ape volontario, come noto, consiste in un prestito ponte erogato dalla banca che viene restituito dal pensionato nei successivi 20 anni la decorrenza della pensione. I canali potrebbero diventare quattro se dessimo per acquisito anche il rinnovo della versione sociale dell’Ape che assicura un reddito ponte interamente coperto dallo Stato sino al pensionamento di vecchiaia.
Il ripristino della pensione di anzianita’ crea però diverse questioni per chi ha ottenuto l’ape volontario o l’ape sociale. La domanda che molti si pongono è questa: se il prossimo anno ho i requisiti per andare in pensione con la quota 100 ma percepisco l’ape sociale o l’ape volontario potrò andare in pensione oppure mi sarà preclusa tale facoltà?
Attualmente l’articolo 3, co. 5 del DM 150/2017 prevede espressamente la possibilità per il titolare dell’ape volontario di andare in pensione se si raggiungono i requisiti prima dell’età di vecchiaia (cioè prima della data prevista per l’estinzione del prestito al momento della stipula del contratto di finanziamento) e chiudere, quindi, anticipatamente il prestito. Per chi ha aderito all’ape volontario l’operazione sarebbe conveniente perchè oltre ad anticipare la data di pensionamento si abbatterebbe l’entità del prestito, e quindi l’onere finale sulla pensione. Stessa cosa vale per i titolari dell’ape sociale. L’articolo 8, co. 1 e 2 del DM 88/2017 e il punto 4 della Circolare Inps 100/2017 aprono alla possibilità di andare in pensione lasciando l’ape sociale in anticipo rispetto alla sua naturale scadenza. Il governo però per ridurre i costi della quota 100 potrebbe inserire una norma che escluda dalla quota 100 i titolari dell’Ape sia nella sua forma volontaria che sociale. La conseguenza per questi soggetti sarebbe quella di non poter optare per l’uscita anticipata, similmente a quanto si sta pensando per i titolari dell’isopensione, lo scivolo Fornero di cui alla legge 92/2012.
Per chi ha aderito all’ape volontario ci sono anche altre problematiche. Il datore di lavoro potrebbe aver versato una contribuzione aggiuntiva (ape aziendale) per sostenere l’uscita del dipendente incrementandogli il valore della pensione. Questo contributo, come noto, viene commisurato sulla base della durata del prestito calcolata rispetto alla pensione di vecchiaia al momento dell’adesione all’Ape. Se a seguito della quota 100 la durata del prestito si riducesse il beneficiario incamererebbe, comunque, l’intera cifra della contribuzione aggiuntiva versata dall’azienda. Si tratta di aspetti che dovranno essere necessariemente presi in considerazione in occasione del varo della Riforma.
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