Si allunga l’età per il trattamento di vecchiaia delle lavoratrici e per l’anticipata di uomini e donne. Nuovi adeguamenti per le pensioni a partire dal 2014. Non si tratta di una nuova riforma, ma degli effetti delle disposizioni previste dal decreto «salva-Italia» di fine 2011 (Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011).
Le pensioni di vecchiaia
Gli uomini sia del pubblico impiego, sia del privato, e le donne (solo del pubblico) continuano ad accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni 3 mesi di età: gli stessi requisiti in vigore nel 2013. Le donne dipendenti del settore privato, invece, vedranno innalzarsi i requisiti di 18 mesi: si passa da 62 anni e 3 mesi a 63 anni e 9 mesi. L’aumento è limitato a 12 mesi per le donne lavoratrici autonome, che potranno accedere al pensionamento di vecchiaia con 64 anni 9 mesi. Naturalmente, il requisito anagrafico non è sufficiente, se non risultano perfezionati anche 20 anni di contributi. L’accesso alla pensione è subordinato altresì alla risoluzione del rapporto di lavoro e può essere ammesso anche con 15 anni di contributi, a condizione che questa anzianità si collochi temporalmente entro il 31 dicembre 1992 (circolare Inps 16/2013). È confermato il requisito per l’accesso all’assegno sociale (65 anni 3 mesi).
La decorrenza degli assegni previdenziali avviene, di norma, il primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.
Le pensioni di anzianità
Sul fronte delle pensioni di anzianità, anche per il prossimo anno è confermata la possibilità, per le donne, di accedere con il regime sperimentale previsto dalla legge 243/2004 (articolo 1, comma 9), optando, cioè, per il sistema di calcolo contributivo.
Con 57 anni e 3 mesi di età, 35 anni di contributi e con un differimento di 12 mesi legato alla finestra mobile (che in questo caso continua a trovare applicazione) potranno riscuotere un assegno pensionistico calcolato con le regole del sistema contributivo. È una soluzione meno favorevole in termini economici rispetto alla pensione ex retributiva e mista, ma che consente un accesso anticipato alla prestazione anche di cinque anni e più. Possono ricorrere a questa possibilità le donne del settore privato nate entro agosto 1957 e che maturano i 35 anni di contributi entro novembre 2014. Conti alla mano, riusciranno a perfezionare la finestra entro novembre 2015 e quindi accedere alla pensione il 1? dicembre 2015. Sono «salve» le donne del pubblico, classe 1957, se nate entro settembre, con perfezionamento del requisito contributivo entro il 30 dicembre 2014. Per loro la pensione potrà avere anche decorrenza 31 dicembre 2015. Naturalmente questi conti potrebbero non servire, se il Governo decidesse di prorogare il regime sperimentale.
Aumentano di un mese i requisiti richiesti per accedere al pensionamento anticipato con elevate anzianità contributive: 41 anni 6 mesi per le donne, 42 anni 6 mesi per gli uomini. Nessun problema per coloro che accederanno alla pensione con un’età non inferiore a 62 anni. Per gli altri, invece, bisognerà verificare se l’anzianità contributiva deriva da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria, e periodi di riscatto finalizzati alla costituzione di rendita vitalizia. In caso contrario, saranno applicate le penalizzazioni pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62, che saliranno al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60.
La totalizzazione
I soggetti con contribuzioni accreditate in diverse gestioni previdenziali che non vogliono ricongiungere le posizioni, possono accedere alla pensione in regime di totalizzazione con 65 anni e 3 mesi di età e almeno 20 anni di contributi. La pensione potrà essere riscossa non prima di 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti. Per i soggetti che accedono alla pensione indipendentemente dal requisito anagrafico saranno richiesti 40 anni e 3 mesi di contributi. In questo caso, la finestra mobile subirà un ulteriore posticipo di tre mesi. Questa pensione comporta l’applicazione del sistema di calcolo contributivo, tranne nel caso in cui in una delle gestioni risulti perfezionato un diritto autonomo. In questo caso, limitatamente a questa gestione, il sistema di calcolo seguito sarà quello proprio dell’ordinamento di appartenenza.
Il Sole 24 Ore – 14 ottobre 2013