Va ricordato che l’anticipo pensionistico, anche se è stato sottolineato che si tratta, in effetti di un «anticipo finanziario a garanzia pensionistica», è stato introdotto con l’ultima manovra economica (la legge di Stabilità per il 2017) e il Governo aveva scelto come data di avvio il mese di maggio, per avere un bel lasso di tempo per organizzare il tutto.
In pratica, con l’Ape volontaria, si realizza un vero e proprio reddito ponte dai 63 anni in poi e fino alla maturazione del requisito anagrafico per il raggiungimento del trattamento di vecchiaia. Anticipo che sarà restituito con rate mensili per i 20 anni successivi dalla decorrenza della pensione vera e propria. A distanza di pochi giorni dalla partenza ufficiale, però, mancano diversi tasselli del variegato mosaico di procedure grazie alle quali i lavoratori italiani dovrebbero interrompere il rapporto di lavoro 3 anni prima del previsto, in deroga alle regole previste dalla legge Fornero. Le ultime novità riguardano la pensione al netto della rata da restituire, che non potrà essere inferiore a 1,4 volte l’assegno previdenziale minimo (circa 700 euro mensili), e la rata dell’Ape o di eventuali altri prestiti che non dovrà superare il 30% della pensione.
Viene previsto che il costo del premio assicurativo che servirà a rimborsare il prestito in caso di premorienza sarà del 30% del capitale. Mentre è confermato al 2,75% il tasso da applicare sull’importo da restituire in 20 anni e la detrazione fiscale del 50% sulla quota di interessi e sul premio; è stato poi stabilito che il limite massimo di anticipazione che si potrà chiedere è basato sulla durata dell’anticipo ed è articolato in quattro fasce:
– il 75% della pensione netta se l’anticipo sarà di non meno di 36 mesi;
– l’80% per un periodo compreso da 24 a meno di 36 mesi;
– l’85% per un periodo compreso da 12 a meno di 24 mesi;
– il 90% per meno di 12 mesi.
In pratica viene “calmierato” l’importo di riduzione della pensione relativo alla rata da pagare, per 20 anni, dal momento del raggiungimento dell’età effettiva per il conseguimento della pensione di vecchiaia secondo i parametri previsti dalla legge Fornero.