Dopo il verbale del 28 settembre tra Governo e sindacati, la legge di bilancio porta in dote il cumulo gratuito dei versamenti su gestioni diverse, non solo per raggiungere la pensione di vecchiaia, ma anche per la pensione anticipata, e si potrà cumulare anche se, in una singola gestione, si sono già raggiunti i contributi minimi per un autonomo diritto alla pensione da questa singola gestione. Si allarga dunque il raggio d’azione del cumulo, che oggi, insieme a totalizzazione e ricongiunzione, è una delle tre soluzioni per sommare i contributi versati in diverse gestioni per raggiungere i requisiti minimi della pensione. Il criterio di calcolo dell’assegno non seguirà la regola del sistema contributivo (come nella totalizzazione), ma sarà applicato il pro-rata con le regole in vigore in ciascuna gestione. Nella ricongiunzione – che con le regole attuali è l’unica strada per accentrare tutti i contributi alla gestione Inps – c’è un costo che viene calcolato sulla base di diversi elementi.
In primis, le retribuzioni del periodo precedente la presentazione della domanda. Un altro elemento è l’anzianità contributiva nella gestione dove si accentra la posizione assicurativa, nonché la maggiore anzianità derivante dal (eventuale) perfezionamento del provvedimento di ricongiunzione. Inoltre, giocano un ruolo fondamentale anche le contribuzioni accreditate nella gestione che effettua il trasferimento. Infatti, in base alla legge 29/79, queste somme sono maggiorate dell’interesse composto annuo del 4,5%, ma l’onere richiesto sarà il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica – necessaria per la copertura relativa al periodo utile considerato – e le somme versate dalla gestione che “rilascia” i periodi.
Oltre alla data della domanda, sul costo della ricongiunzione pesa anche l’età dell’iscritto, che unitamente all’anzianità contributiva complessiva serve per determinare il coefficiente di calcolo della riserva matematica.
Ogni ricongiunzione ha la sua storia: come si può vedere dagli esempi a lato, in alcuni casi l’onere richiesto al lavoratore è nullo, in altri è di diverse decina di migliaia di euro; in alcune ipotesi la ricongiunzione cambia il sistema di calcolo della pensione, quando sono valorizzati i periodi antecedenti il 1° gennaio 1996 e il sistema di calcolo cambia in misto, consentendo di conseguire una maggior quota di pensione per effetto dell’aggiunta delle quote retributive che fotografano le retribuzioni più vicine alla data di cessazione che, solitamente, risultano essere di importo superiore rispetto a quelle percepite a inizio carriera.
La ricongiunzione più frequente è quella che consente di trasferire i contributi dall’Inps alle gestioni sostitutive ed esclusive, per esempio quella dei dipendenti pubblici (articolo 2 della legge 29/79). Ma è possibile anche il contrario. Dopo il decreto legge 78/10, è venuta meno la possibilità di trasferire gratuitamente la posizione contributiva dalle gestioni sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps. Questa facoltà è rimasta esclusivamente per i lavoratori cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010. Oggi, pertanto, l’unica possibilità di accentrare tutti i contributi alla gestione Inps è quella di ricorrere alla ricongiunzione onerosa di cui all’articolo 1 della legge 29/79. Anche in questo caso, l’onere sarà il 50% della differenza tra riserva matematica e contributi da trasferire.
La riunificazione delle diverse posizioni contributive (che non può interessare mai la gestione separata Inps) può consentire all’interessato di conseguire anticipatamente la pensione rispetto a quella di vecchiaia. Tuttavia, dopo la riforma Monti-Fornero, il raggiungimento delle elevate anzianità contributive richieste per il pensionamento anticipato, risulta difficoltoso se non impossibile, come si evince da alcuni esempi in pagina.
Fabio Venanzi – Il Sole 24 Ore – 17 ottobre 2016