La manovra Salva-Italia dimentica la ricongiunzione dei contributi, che rimane a titolo oneroso. Il decreto legge 201, tuttavia, prevede delle novità in materia di totalizzazione, abolendo il requisito minimo dei tre anni di contributi, prima necessari per effettuare questa operazione nella singola gestione. In questo modo, la totalizzazione risulta più accessibile rispetto alla ricongiunzione. Se questa opzione non comporta oneri diretti, va ricordato che l’assegno di norma è più leggero. In generale, poi, non ci sono limiti: ciascun lavoratore può accedere all’una o all’altra opzione. Le regole della ricongiunzione per le pensioni non sono cambiate.
Si applica ancora quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legge 78/2010, che ha abrogato le norme che consentivano il trasferimento gratuito dei contributi accreditati in gestioni esclusive ed esonerative dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) dell’Inps. La soluzione ha determinato una levata di scudi da parte dei lavoratori interessati. In concreto dal 31 luglio del 2010 per effettuare questa operazione occorre mettere mano al portafoglio. L’onere da sostenere è spesso considerevole.
In molti speravano che il decreto Salva Italia sanasse questa situazione di iniquità. La nuova manovra invece non ha affrontato il problema. Le uniche modifiche riguardano la soluzione alternativa alla ricongiunzione, ossia la totalizzazione. Per capire se sia conveniente una soluzione piuttosto che un’altra occorre valutare caso per caso (si vedano gli esempi a lato). Con il passaggio dalla ricongiunzione a titolo gratuito a quella a pagamento si è voluto evitare che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico aggirassero l’ostacolo dell’innalzamento dell’età pensionabile prevista per la loro categoria (61 anni dal 2010 e 65 anni dal 2012, ora divenuti 66 per effetto del decreto legge 201/2011, in legge 214) trasferendo i propri contributi all’Inps. Con questa mossa l’Istituto avrebbe pagato la pensione al compimento del 60esimo anno di età.
L’articolo 12 del Dl 78 ha poi previsto che la ricongiunzione dei contributi dalle gestioni cosiddette “speciali” dell’Inps (nonché ex Inpdap) – in base all’articolo 1 della legge 29/79 – dovesse avvenire mediante il versamento di un onere da parte dell’iscritto. Dal 1° luglio 2010, dunque, il trasferimento della posizione assicurativa da queste gestioni al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (Fpld) può avvenire solo a titolo oneroso secondo i criteri di calcolo previsti per la determinazione degli oneri di ricongiunzione. Chi si trova in queste condizioni può beneficiare – a domanda e solo a titolo oneroso, con un taglio del costo del 50% – esclusivamente della ricongiunzione (articolo 1 della legge 29/79). In un secondo momento l’Istituto ha precisato che tutti quei soggetti (iscritti ai Fondi Elettrici, Telefonici e Volo) che sono cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010, senza aver perfezionato tutti i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per la liquidazione della pensione a carico di questi Fondi, possono procedere alla costituzione della posizione assicurativa presso il Fpld dell’Inps (circolare 97/2011).
Può effettuare la ricongiunzione (articolo 1 della legge 29/79), tra gli altri, chi ha accreditato almeno un periodo di iscrizione nell’Ago e uno in una gestione alternativa o, ancora, chi può far valere un periodo di iscrizione in una gestione alternativa e un periodo di contribuzione in una gestione speciale per lavoratori autonomi.
Un’alternativa alla ricongiunzione è la totalizzazione (Dlgs 42/06) che con la manovra Monti è stata estesa a tutti i periodi contributivi compresi quelli inferiore a tre anni. Le gestioni previdenziali interessate dalla totalizzazione, ciascuna per la parte di propria competenza, determineranno il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione sulla base della disciplina del sistema contributivo puro (Dlgs 180/97). Come hanno spiegato Inps e Inpdap, se il lavoratore che effettua la totalizzazione ha già maturato in una delle gestioni previdenziali i requisiti minimi richiesti per il diritto a una pensione autonoma, questo pro quota di pensione sarà calcolato con il sistema di computo previsto nella gestione (retributivo o misto) e, pertanto, non necessariamente con il sistema contributivo