L’opzione donna è già possibile anche dopo il 2015, ma solo per le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti di decorrenza della pensione entro quest’anno. L’interpretazione è stata fornita dall’Inps ad alcuni patronati con nota 145949 del 14 settembre in riscontro a un interpello, confermando quanto contenuto nel messaggio 9231/2014.
Dopo l’apertura di giovedì scorso dei ministeri dell’Economia e del Lavoro alla possibilità di prolungare l’opzione donna e di creare una settima salvaguardia con le economie realizzate nelle precedenti, occorre attendere il Ddl stabilità per capire cosa è realmente nelle intenzioni del governo.
Sul fronte “opzione”, con le circolari 35 e 37 del 2012, l’istituto di previdenza ha stabilito che il termine del 31 dicembre 2015 indicato nella legge 243/2004, con cui si è introdotta questa soluzione in via sperimentale, dovesse essere inteso quale data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Pertanto per le lavoratrici dipendenti non è sufficiente aver perfezionato i 57 anni 3 mesi (58 anni 3 mesi per le autonome) con 35 anni di contributi entro quest’anno, poiché occorre aggiungere anche la finestra mobile di 12 mesi (18 mesi per le autonome). In conseguenza di tale interpretazione, comunque condivisa con il ministero del Lavoro, i requisiti devono risultare perfezionati nel corso del 2014.
Con il messaggio 9231/2014del 28 novembre scorso, passato quasi inosservato, l’Inps ha precisato che la pensione di anzianità (come è quella del regime sperimentale con opzione), in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge, come la cessazione dell’attività lavorativa e l’apertura della finestra, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda (si ricorda che talune Casse gestite dall’Inps pagano pensioni anche con decorrenza inframensili).
Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico, che potrà avvenire anche dopo il 2015.
In altri termini i requisiti anagrafici, contributivi e di finestra devono essere perfezionati in maniera tale che la prima decorrenza utile della pensione si collochi entro il 31 dicembre 2015, ma la lavoratrice potrà decidere di lasciare il lavoro e di “optare” anche dopo tale data.
In questo modo viene meno la possibilità di effettuare quella verifica sulla sperimentazione prevista dalla stessa legge 243/2004 («entro il 31 dicembre 2015 il governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione») su cui in passato ha posto l’accento il ministero dell’Economia quando si è espresso negativamente sulla possibilità di prorogare l’opzione.
Infatti dando la possibilità di andare in pensione anche oltre il 2015, alla fine di quest’anno non si avrà un quadro definitivo di quante lavoratrici hanno scelto effettivamente l’opzione.
Fabio Venanzi – – Il Sole 24 Ore – 29 settembre 2015