Un contributo border line: così si potrebbe definire – a leggere la sentenza n. 173 della Consulta depositata ieri – il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d’oro, introdotto per il triennio 2014-2016 dalla legge di Stabilità approvata dal governo Letta. Quel contributo ha infatti rispettato, «sia pur al limite» scrive la Corte, le condizioni per superare il vaglio di costituzionalità.
Ovvero: opera all’interno del complessivo sistema della previdenza; è stato imposto dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale; incide sulle pensioni più elevate (in relazione alle pensioni minime); ha un’incidenza sostenibile (anche in ragione della sua temporaneità e pur comportando un innegabile sacrificio); rispetta il principio di proporzionalità; viene utilizzato come misura una tantum. Sull’«eccezionalità» della misura la Corte insiste, affermando che, pur nel rispetto delle suddette condizioni, il contributo «non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza».
La sentenza (scritta dal giudice Rosario Morelli) è stata depositata a tambur battente e, fatto a dir poco inedito, è stata persino accompagnata da una sintesi di 6 cartelle. Nella quale si mette in evidenza la continuità della giurisprudenza costituzionale in materia, anche là dove le sentenze sono di segno opposto. Come nel caso della sentenza n. 316 del 2013 che bocciò il contributo di solidarietà introdotto dal governo Berlusconi ritenendo che avesse natura tributaria ma che, osserva la Corte, non è stata «elusa» dal governo Letta poiché il contributo non tocca le pensioni erogate negli anni 2011-2012 (colpite dal precedente contributo) ma colpisce, «sulla base di differenti presupposti e finalità», pensioni di elevato importo a partire dal 2014. Il contributo introdotto da Letta non ha natura di imposta – spiega sempre la Corte – poiché non è destinato alla fiscalità generale ma è prelevato in via diretta dall’Inps e dagli altri enti previdenziali coinvolti. I quali, invece di versarlo all’Erario quali sostituti d’imposta, lo trattengono all’interno delle proprie gestioni «con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali», anche con riferimento agli esodati.
In linea di principio, dunque, il contributo di solidarietà sulle pensioni è una misura consentita al legislatore purché «non ecceda» dal perimetro della «ragionevolezza, dell’affidamento e della tutela previdenziale» (articoli 3 e 38 della Costituzione) il cui rispetto è oggetto di «uno scrutinio “stretto” di costituzionalità», per cui occorre un grado di ragionevolezza superiore alla sola mancanza di arbitrarietà, che impone il rispetto dei suddetti paletti.
Promossa anche l’altra disposizione impugnata (il comma 483 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2014), che disciplina la rivalutazione automatica delle pensioni in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all’importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte il trattamento minimo Inps. A differenza del blocco della rivalutazione, bocciato con la sentenza n. 70 del 2015, in questo caso la Corte non ha ravvisato «un blocco integrale della rivalutazione» ma una «misura di rimodulazione della percentuale di perequazione automatica», rispondente a «criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza».
Donatella Stasio – Il Sole 24 Ore – 14 luglio 2016