Nonostante la pubblicazione della circolare 140/2017 dell’Inps, avvenuta il 12 ottobre, non si può ancora accedere alla pensione cumulando i contributi versati in una delle Casse di previdenza dei professionisti con quelli accantonati in altre gestioni.
L’Inps, infatti, ha chiarito principalmente alcuni aspetti relativi alle sue modalità di calcolo e di liquidazione della pensione, in particolare quella di vecchiaia ma, sottolinea Alberto Oliveti, presidente Adepp (l’associazione che riunisce la maggior parte delle Casse) «manca tutta la parte operativa. L’ente che istruisce la pratica deve acquisire dagli altri enti coinvolti i periodi contributivi validi ai fini del cumulo e poi deve verificare che il lavoratore abbia effettivamente raggiunto i requisiti. Noi finora abbiamo istruito le domande sulla base dei dati in nostro possesso e abbiamo trasmesso la documentazione all’Inps via pec, però non abbiamo avuto ancora alcun riscontro. Del resto non è pensabile scambiarsi i dati in questo modo e fare i calcoli a mano: serve una procedura informatica che permetta a tutti gli enti di previdenza di condividere le informazioni sui periodi contributivi e che permetta di gestire la pratica in maniera automatizzata, in analogia con quanto già fatto per la totalizzazione. Poi c’è un secondo aspetto legato al trasferimento di denaro. Siccome sarà l’Inps materialmente a pagare le pensioni in cumulo, la convenzione dovrà stabilire con quanto anticipo e con che frequenza le Casse dovranno fare i bonifici all’istituto pubblico».
Precisazioni che saranno messe nere su bianco nelle convenzioni che ora l’Inps e le Casse dovranno sottoscrivere, ma per le quali al momento non ci sono tempi certi. Inoltre i singoli istituti dovranno deliberare per recepire le novità, come ha già fatto Inarcassa la settimana scorsa, e attendere l’approvazione della decisione da parte dei ministeri vigilanti.
L’interesse da parte dei professionisti c’è. Nei mesi scorsi (il cumulo è stato istituito dalla legge di bilancio varata a dicembre 2016) diversi enti di previdenza dei professionisti hanno raccolto le domande dei loro iscritti. Per il momento si tratta di poche centinaia, relative per la maggior parte alla pensione anticipata, ma la platea potenziale è ben più consistente.
Il cumulo, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, consente di conseguire i trattamenti pensionistici in pro quota utilizzando anche i contributi delle Casse professionali, senza la necessità di dover ricorrere alla totalizzazione (che di norma comporta un calcolo interamente contributivo, salvo che l’interessato non abbia acquisito un diritto autonomo in una delle gestioni) o alla ricongiunzione onerosa.
Precisazioni che saranno messe nere su bianco nelle convenzioni che ora l’Inps e le Casse dovranno sottoscrivere, ma per le quali al momento non ci sono tempi certi. Inoltre i singoli istituti dovranno deliberare per recepire le novità, come ha già fatto Inarcassa la settimana scorsa, e attendere l’approvazione della decisione da parte dei ministeri vigilanti.
L’interesse da parte dei professionisti c’è. Nei mesi scorsi (il cumulo è stato istituito dalla legge di bilancio varata a dicembre 2016) diversi enti di previdenza dei professionisti hanno raccolto le domande dei loro iscritti. Per il momento si tratta di poche centinaia, relative per la maggior parte alla pensione anticipata, ma la platea potenziale è ben più consistente.
Il cumulo, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, consente di conseguire i trattamenti pensionistici in pro quota utilizzando anche i contributi delle Casse professionali, senza la necessità di dover ricorrere alla totalizzazione (che di norma comporta un calcolo interamente contributivo, salvo che l’interessato non abbia acquisito un diritto autonomo in una delle gestioni) o alla ricongiunzione onerosa.
Ogni gestione calcolerà e liquiderà, per la propria parte, il trattamento pensionistico applicando le regole di ciascun ordinamento. Tuttavia il pagamento sarà effettuato sempre dall’Inps, sulla base delle convenzioni che saranno sottoscritte. Il trattamento costituisce un’unica pensione e come tale sarà assoggettato a rivalutazione. Le eventuali prestazioni sociali (integrazione al minimo e similari) saranno applicate a condizione che, tra i vari pro quota di pensione, ci sia almeno una gestione che prevede l’applicazione di tali istituti.
La vecchiaia in cumulo si conseguirà in forma progressiva al raggiungimento dell’età prevista da ciascun ordinamento, considerando però i contributi accreditati in tutte le gestioni interessate dal cumulo. Per la pensione anticipata, il requisito è quello previsto dalla riforma del 2011 e quindi, fino al 31 dicembre 2018 alle lavoratrici saranno richiesti 41 anni e dieci mesi di contributi, mentre agli uomini un anno in più.
La pensione potrà essere riscossa sempreché risulteranno perfezionati gli ulteriori requisiti previsti da ogni gestione (ad esempio la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente).
La vecchiaia in cumulo si conseguirà in forma progressiva al raggiungimento dell’età prevista da ciascun ordinamento, considerando però i contributi accreditati in tutte le gestioni interessate dal cumulo. Per la pensione anticipata, il requisito è quello previsto dalla riforma del 2011 e quindi, fino al 31 dicembre 2018 alle lavoratrici saranno richiesti 41 anni e dieci mesi di contributi, mentre agli uomini un anno in più.
La pensione potrà essere riscossa sempreché risulteranno perfezionati gli ulteriori requisiti previsti da ogni gestione (ad esempio la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente).
Risposte ai primi dubbi
PENSIONE DI VECCHIAIA
Cosa succede se Inps e Cassa richiedono un requisito anagrafico differente?
Se il requisito anagrafico richiesto dalla Cassa di previdenza è più elevato di quello dell’Inps (66 anni e 7 mesi nel 2018), la pensione verrà pagata in due tempi. L’Inps inizierà a erogare la quota di sua competenza quando sarà raggiunta l’età minima e successivamente si aggiungerà la quota in carico alla Cassa al raggiungimento dei relativi requisiti. Mentre incasserà “l’anticipo” dell’Inps il professionista potrà continuare a lavorare versando i contributi alla cassa. Se, invece, i requisiti della Cassa sono più bassi, per il cumulo si dovrà attendere comunque il “minimo anagrafico Inps”. In alternativa si potrà chiedere la pensione alla Cassa e poi una pensione autonoma all’Inps al raggiungimento dei relativi requisiti anagrafici e contributivi.
Se il requisito anagrafico richiesto dalla Cassa di previdenza è più elevato di quello dell’Inps (66 anni e 7 mesi nel 2018), la pensione verrà pagata in due tempi. L’Inps inizierà a erogare la quota di sua competenza quando sarà raggiunta l’età minima e successivamente si aggiungerà la quota in carico alla Cassa al raggiungimento dei relativi requisiti. Mentre incasserà “l’anticipo” dell’Inps il professionista potrà continuare a lavorare versando i contributi alla cassa. Se, invece, i requisiti della Cassa sono più bassi, per il cumulo si dovrà attendere comunque il “minimo anagrafico Inps”. In alternativa si potrà chiedere la pensione alla Cassa e poi una pensione autonoma all’Inps al raggiungimento dei relativi requisiti anagrafici e contributivi.
PENSIONE ANTICIPATA
Posso smettere di lavorare senza rispettare un requisito di età?
Il cumulo con la pensione anticipata si ottiene quando si maturano i requisiti contributivi “generali”, cioè attualmente 42 anni e 10 mesi (un anno in meno le donne), sommando tutti i periodi contributivi non coincidenti accumulati nelle varie gestioni che ai fini del diritto all’assegno vengono conteggiati sia per raggiungere il minimo Inps sia quello previsto dalle Casse coinvolte nel cumulo. Per questa pensione non è prevista la maturazione per quote successive come per la vecchiaia. Peraltro più di una Cassa ha requisiti più bassi di quelli richiesti dall’Inps. La pensione anticipata in cumulo “premia” chi ha molti anni di contributi ma è ancora relativamente giovane
Il cumulo con la pensione anticipata si ottiene quando si maturano i requisiti contributivi “generali”, cioè attualmente 42 anni e 10 mesi (un anno in meno le donne), sommando tutti i periodi contributivi non coincidenti accumulati nelle varie gestioni che ai fini del diritto all’assegno vengono conteggiati sia per raggiungere il minimo Inps sia quello previsto dalle Casse coinvolte nel cumulo. Per questa pensione non è prevista la maturazione per quote successive come per la vecchiaia. Peraltro più di una Cassa ha requisiti più bassi di quelli richiesti dall’Inps. La pensione anticipata in cumulo “premia” chi ha molti anni di contributi ma è ancora relativamente giovane
IL CRITERIO DI CALCOLO
La pensione sarà calcolata utilizzando i criteri generali?
A causa della sostenibilità finanziaria dei bilanci su un orizzonte temporale di trent’anni le Casse potrebbero disciplinare l’applicazione di regole meno vantaggiose rispetto a quelle ordinariamente utilizzabili, al fine di contenere l’esborso anticipato di somme rispetto all’ipotesi in cui il professionista avesse atteso il raggiungimento dei requisiti ordinari per l’accesso alla pensione. Tuttavia finora non sono emersi orientamenti in questa direzione, anzi il cumulo ha costituito un elemento di criticità proprio perché non si vuole penalizzare i futuri pensionati ma al contempo va mantenuta la sostenibilità dei bilanci.
A causa della sostenibilità finanziaria dei bilanci su un orizzonte temporale di trent’anni le Casse potrebbero disciplinare l’applicazione di regole meno vantaggiose rispetto a quelle ordinariamente utilizzabili, al fine di contenere l’esborso anticipato di somme rispetto all’ipotesi in cui il professionista avesse atteso il raggiungimento dei requisiti ordinari per l’accesso alla pensione. Tuttavia finora non sono emersi orientamenti in questa direzione, anzi il cumulo ha costituito un elemento di criticità proprio perché non si vuole penalizzare i futuri pensionati ma al contempo va mantenuta la sostenibilità dei bilanci.
SUPERSTITI
Anche la pensione in cumulo viene «trasferita» agli eredi?
Il diritto si consegue sulla base dei requisiti di assicurazione, contribuzione e degli altri requisiti nella forma assicurativa nella quale il lavoratore deceduto era iscritto al momento dell’evento, tenuto conto dei periodi non coincidenti presso le singole forme, indipendentemente dalla circostanza che talune forme (diversa da quella tenuta ad accertare il diritto), riconoscano la qualifica familiare superstite. Le pensioni dirette sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ciascuna forma pensionistica. Le aliquote di reversibilità sono quelle previste da ciascun ordinamento. La pensione decorre il primo giorno del mese successivo al decesso
Il diritto si consegue sulla base dei requisiti di assicurazione, contribuzione e degli altri requisiti nella forma assicurativa nella quale il lavoratore deceduto era iscritto al momento dell’evento, tenuto conto dei periodi non coincidenti presso le singole forme, indipendentemente dalla circostanza che talune forme (diversa da quella tenuta ad accertare il diritto), riconoscano la qualifica familiare superstite. Le pensioni dirette sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ciascuna forma pensionistica. Le aliquote di reversibilità sono quelle previste da ciascun ordinamento. La pensione decorre il primo giorno del mese successivo al decesso
CONTRIBUTI ESTERI
Se ho lavorato all’estero posso cumulare?
In regime di cumulo può essere considerata anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In Italia devono risultare almeno 52 settimane di contributi. Nel caso in cui la contribuzione estera faccia perfezionare un diritto a pensione in più gestioni, dovrà essere liquidato il trattamento pensionistico più favorevole per l’interessato. La contribuzione estera può essere utilizzata anche qualora abbia dato luogo a pensione nello Stato estero, né tale circostanza preclude l’accesso alla pensione in regime di cumulo
In regime di cumulo può essere considerata anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In Italia devono risultare almeno 52 settimane di contributi. Nel caso in cui la contribuzione estera faccia perfezionare un diritto a pensione in più gestioni, dovrà essere liquidato il trattamento pensionistico più favorevole per l’interessato. La contribuzione estera può essere utilizzata anche qualora abbia dato luogo a pensione nello Stato estero, né tale circostanza preclude l’accesso alla pensione in regime di cumulo
INABILITÀ
Cosa succede se divento inabile?
Può essere conseguita in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché degli ulteriori requisiti richiesti dalla forma assicurativa nella quale il lavoratore risulta iscritto al momento in cui si verifica lo stato inabilitante. Per i soggetti iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il cumulo può essere attivato per accedere alla pensione di inabilità non dipendente da causa di servizio nonché quella assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. L’eventuale maggiorazione spettante sarà quella della forma in cui risulta iscritto da ultimo e la ripartizione dell’onere verrà effettuata in rapporto all’anzianità contributiva. La facoltà non può essere esercitata per l’assegno di invalidità.
Può essere conseguita in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché degli ulteriori requisiti richiesti dalla forma assicurativa nella quale il lavoratore risulta iscritto al momento in cui si verifica lo stato inabilitante. Per i soggetti iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il cumulo può essere attivato per accedere alla pensione di inabilità non dipendente da causa di servizio nonché quella assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. L’eventuale maggiorazione spettante sarà quella della forma in cui risulta iscritto da ultimo e la ripartizione dell’onere verrà effettuata in rapporto all’anzianità contributiva. La facoltà non può essere esercitata per l’assegno di invalidità.
LA PAROLA CHIAVE Cumulo
La pensione in regime di cumulo è stata introdotta dalla legge 228/2012 per le gestioni previdenziali in orbita Inpse per conseguire la pensione di vecchiaia. In base alla legge di bilancio 2017, varata a dicembre dell’anno scorso, con il cumulo si può ottenere anche la pensione anticipata e si possono utilizzare i contributi versati nelle Casse di previdenza dei professionisti sommandoli tra loro o con quelli dell’assicurazione obbligatoria, delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, degli autonomi e della gestione separata Inps
Matteo Prioschi e Fabio Venanzi – Il Sole 24 Ore – 23 ottobre 2017