L’INPS, con la circolare n. 103 del 2017, fornisce ulteriori chiarimenti riguardo la possibilità, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti in diverse forme di gestione previdenziale.
Con la circolare n. 103 del 23 giugno 2017, l’INPS interviene per fornire ulteriori chiarimenti riguardo la facoltà, per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti diverse forme di gestione previdenziale, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.
Destinatari del cumulo
Sono interessati dalla disposizione in esame i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, iscritti ad almeno due gestioni fra quelle dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché della gestione separata che:
– hanno il primo accredito contributivo collocato dopo il 1996;
– siano in possesso di contribuzione anche anteriore al 31.12.1995, purché abbiano optato nelle stesse, per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo.
La facoltà di avvalersi del cumulo è comunque preclusa a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo.
Prestazioni pensionistiche
I trattamenti pensionistici conseguibili avvalendosi del cumulo di periodi assicurativi sono:
– la pensione di vecchiaia;
– la pensione di inabilità;
– la pensione indiretta ai superstiti;
– la pensione anticipata.
Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera.
Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche in cumulo, è utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali.
La contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle sopracitate prestazioni in cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.
Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici in cumulo
Il trattamento pensionistico conseguito con il cumulo è calcolato interamente con il sistema contributivo.
L’importo è determinato “pro rata”: ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, alle rispettive aliquote e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o redditi di riferimento.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, vengono considerati tutti i periodi assicurativi versati e/o accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Ipsoa – 26 giugno 2013