Anche quest’anno bisogna aggiornare le fasce di retribuzione (per i lavoratori dipendenti) e di reddito (per i lavoratori autonomi) su cui applicare le aliquote di rendimento per determinare la quota di pensione soggetta al sistema retributivo.
Come noto si tratta delle aliquote che trasformano la busta paga in pensione e sono stabilite in misura decrescente, per un principio di solidarietà tra lavoratori. Criterio che riconosce il 2% di pensione (fino al massimo dell’80% con 40 anni di contributi) per ogni anno di versamento contributivo sui redditi fino a 46.123,00 euro lordi (valore 2015 come individuati nelle Circolari Inps 11/2015 e 26/2015) e aliquote che lentamente decrescono sulle quote superiori. Nella tabella vengono indicate le fasce relative 2015 con le rispettive aliquote di rendimento.
Il sistema retributivo e contributivo – Immaginiamo un lavoratore che esce quest’anno con 42 anni e mezzo di contributi (pensione anticipata), avendo iniziato a pagare l’Inps dall’anno 1973. E quindi entro l’anno 1995 possa vantare piu’ di 18 anni di versamenti e pertanto mantenere il diritto al calcolo retributivo più favorevole fino al 2011, anno in cui il Dl 201/2011 lo ha abolito definitivamente per tutti i lavoratori.
In base alla normativa attuale la pensione viene calcolata dall’Inps nel seguente modo: a) metodo retributivo per l’arco temporale 1973 – 2011; b) metodo contributivo per gli anni 2012-2015.
Detto questo, i rendimenti indicati in tabella si applicano solo sulle retribuzioni o redditi del periodo 1973 – 2011 che comunque sono la parte assolutamente piu’ importante per il lavoratore in questione. Sulle retribuzioni degli anni successivi si applica invece il metodo contributivo, in base al quale l’assegno viene determinato non piu’ sulle retribuzioni percepite ma sui contributi versati, e quindi nella maggioranza dei casi dara’ luogo ad una prestazione inferiore.
Nell’ambito degli anni soggetti al retributivo bisogna ulterioremente distinguere due sotto-periodi: 1) gli anni anteriori al 1992; 2) gli anni successivi intercorrenti tra il 1993 e il 2011. Nel primo periodo temporale sono quattro le fasce di reddito su cui si articolano le aliquote di rendimento: vanno dal 2% (sui redditi fino a 46.123 euro lordi annui) fino all’1% (calcolato sulle quote di reddito superiori a 76.564,18 euro). Nel secondo periodo temporale le fasce diventano cinque e le aliquote sono piu’ basse arrivando anche a 0,90% annuo per le quote di retribuzione eccedenti i 87.633,70 euro.
Per determinare la Quota A di pensione, inoltre, si prende come riferimento la retribuzione media settimanale degli ultimi cinque anni della carriera lavorativa (cioè dal 2010 al 2015, anno della cessazione); la si moltiplica per il numero di settimane lavorate sino al 31 dicembre 1992 e quindi si applica l’aliquota di rendimento corrispondente alla propria retribuzione (si veda tabella).
Per determinare la Quota B di pensione si prende come riferimento la retribuzione media settimanale degli ultimi dieci anni di lavoro (cioè dal 2005 al 2015); la si moltiplica per il numero di settimane lavorate tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2011 (988 settimane) e quindi si applica l’aliquota di rendimento corrispondente alla propria retribuzione (si veda tabella).
La terza fetta di pensione, quella riguardante le anzianità maturate dopo il 2011, sarà determinata con il sistema contributivo.
Insomma un lavoratore nel sistema misto al 2011, come esemplificato nell’esempio appena fatto, avrà una pensione suddivisa in tre quote: la prima va dal 1973 al 1992, la seconda dal 1993 al 2011, la terza dal 2012 al 2015.
www.pensionioggi.it – 15 giugno 2015