La Stampa. Per una riforma strutturale del sistema pensionistico bisognerà aspettare ancora. La legge di Bilancio approvata definitivamente dal Senato è più simile a un collage di rammendi e finiscono per scontentare tutti. Sale all’85% la rivalutazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (circa 2.000-2.500 euro), l’indicizzazione scende al 53% per le pensioni tra 5 a 6 volte il minimo; al 47% tra 6 e 8 volte il minimo al 37% da 8 a 10 volte il minimo e al 32% negli assegni oltre 10 volte il minimo (oltre 5.000 euro).
Il testo base prevede un anno di quota 103, con 62 anni di età e 41 di versamenti. E ancora, le borse di studio erogate agli studenti universitari con disabilità non entrano nel calcolo reddituale ai fini del diritto alla pensione. Decisa anche un’aliquota al 5% sulle pensioni, di vecchiaia, invalidità o superstiti, erogate ai frontalieri da enti o istituti del Principato di Monaco. Anche per questo, il 19 gennaio è convocato un tavolo tra governo e parti sociali per iniziare la discussione di una riforma organica della previdenza.
«La legge di bilancio non risponde alla necessità di riforma del sistema pensionistico. Per la Uil – dice il segretario confederale Domenico Proietti – è necessario reintrodurre una flessibilità diffusa di accesso alla pensione con misure organiche, lungimiranti e stabili».
Nel frattempo, salgono a 600 euro quelle minime ma soltanto per gli over 75, mentre con Opzione donna le lavoratrici potranno andare in pensione prima a 60 anni soltanto nel caso in cui si tratti di caregiver, invalide almeno al 74% oppure licenziate o dipendenti di aziende con un tavolo di crisi aperto davanti al ministero.
VECCHIAIA – L’assegno minimo a 754 euro al mese
È la prestazione riservata ai lavoratori che non hanno maturato sufficienti contributi previdenziali. E sulla quale il governo non è ancora intervenuto. Dai calcoli effettuati dall’ufficio studio della Uil, non ci sono sostanziali differenze tra chi ha versato contributi prima del 1995 e chi non ne ha. Nel primo caso, si può accedere alla pensione al compimento dei 67 anni di età unitamente a 20 anni di contributi; nel secondo caso servono sempre 67 anni di età unitamente a 20 anni di contributi, ma deve essere rispettata la condizione di aver maturato un assegno per l’importo della pensione che non risulti inferiore a 1,5 volte il valore dell’assegno sociale dell’Inps, una cifra pari dunque a 754,91 euro. Per l’anno prossimo non è prevista alcuna finestra mobile.
OPZIONE DONNA – Finestra di mobilità da 12 a 18 mesi
Opzione donna è lo scivolo per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e hanno 60 anni di età: una soglia, questa, riducibile di un anno per ogni figlio con un massimo di due anni – quindi due figli. Le lavoratrici, però, devono rientrare in una di queste tre categorie: devono essere Caregivers; avere una soglia di invalidità pari ad almeno il 74%; essere lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. La finestra di mobilità è comunque ampia: si parte dai 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e si arriva ai 18 mesi per le autonome. Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon ha ammesso di avere qualche rammarico: «Speravo di poter fare di più, ma abbiamo tempo per apportare miglioramenti».
USCITE ANTICIPATE – Un anno di sconto ai lavoratori precoci
Sono tre le casistiche: pensione anticipata classica; anticipata contributiva e anticipata per lavoratori precoci. Nel primo caso servono 42 anni e 10 mesi di contributi, a prescindere dall’età, per gli uomini; 41 anni e 10 mesi, a prescindere dall’età, per le donne: la finestra di mobilità si apre tre mesi dalla maturazione dei requisiti. La pensione anticipata contributiva, invece, non è prevista per i lavoratori ante 1995, per gli altri servono 64 anni di età unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale, ovvero 1.409,16 euro. L’anticipata per lavoratori precoci, invece, scatta a 41 anni di contributi, per quei lavoratori che abbiano lavorato 12 mesi prima dei 19 anni e che siano disoccupati; caregivers, svolgano mansioni gravose o lavori usuranti.
APE SOCIALE – Solo a disoccupati, caregiver e invalidi
L’Anticipo pensionistico sociale, per il 2023, è riservato ai lavoratori con 63 anni d’età anagrafica e 30 anni di contributi versati, ma che rientrino in una di queste tre categorie: siano disoccupati e abbiano finito di percepire la prestazione garantita per la disoccupazione; siano riconosciuti come Caregivers; siano invalidi per almeno il 74 per cento. Secondo gli elaborati dell’Ufficio studi della Uil, l’indennità sociale spetta anche agli addetti alle mansioni gravose che abbiano compiuto 63 anni di età unitamente a 36 anni di contributi. Nel caso particolare degli operai edili e dei ceramisti è previsto uno “sconto” e il requisito contributivo scende di quattro anni a 32 anni di versamenti complessivi.
QUOTA 103 – Requisiti da maturare entro la fine del 2023
Quota 103 è la soluzione del governo per superare i limiti di quota 102 ed evitare ai lavoratori che non hanno potuto beneficiare di quota 100 e delle soglie successive di ricadere sotto la Fornero. «Rappresenta un ambo secco che discrimina tutti coloro che non riescono a soddisfare la coppia di numeri richiesta» commente il segretario Conferale della Uil, Domenico Proietti. Nel dettaglio, la norma coinvolge i lavoratori che abbiano raggiunto i 62 anni di età e abbiano maturato i 41 anni di contributi: paletti che valgono sia per dipendenti privati che per autonomi e per il pubblico impiego, a patto che i requisiti siano raggiunti entro il 31 dicembre 2023. La finestra di mobilità prevere 3 mesi per il settore privato e gli autonomi; 6 mesi per il pubblico impiego.
PROFESSIONI USURANTI – Meno contributi per i lavori notturni
Condizioni particolari sono riservate ai lavori usuranti che possono accedere alla pensione con quote inferiori che variano sulla base del tipo d’impiego. Per esempio, in presenza di lavoro notturno per 78 giorni l’anno – in sostanza una notte ogni 4,5 giorni -, l’anno prossimo potranno andare in pensione con quota 97,6: una cifra frutto della somma tra un’anzianità contributiva minima di 35 anni ed un’età anagrafica pari a 61 anni e 7 mesi. La quota sale al calare dei notturni: tra 72 e 77 notti, serve quota 98,6 che si ottiene con un’anzianità contributiva minima di 35 anni ed un’età minima pari a 62 anni e 7 mesi. Se il lavoro notturno da 64 giorni a 71 giorni l’anno, il quorum si alza a 99,6 frutto di un’anzianità contributiva minima di 35 anni ed un’età minima pari a 63 anni e 7 mesi.