Mentre per il cumulo dei contributi nel sistema di calcolo misto, da quest’anno è possibile sommare anche i periodi versati alle Casse dei liberi professionisti, per il cumulo con il sistema di calcolo contributivo, i periodi “da professionista” valgono solo ai fini del diritto alla pensione, ma non per l’importo dell’assegno.
Questa differenza di trattamento è stata ribadita dall’Inps nella circolare 103/2017 del 23 giugno (si veda Il Sole 24 Ore del 27 giugno). Una disparità che può sembrare immotivata, dato che con l’ultima legge di bilancio (la 232/2016) è stato ampliato il cumulo introdotto dalla legge 228/2012 relativo a contributi versati in sistemi di calcolo che possono avere anche profonde differenze quanto a requisiti e determinazione degli assegni, mentre il sistema contributivo introdotto dalla legge 335/1995 utilizzato degli enti previdenziali pubblici è analogo a quello adottato dalle casse di previdenza (individuate dal decreto legislativo 103/1996) che hanno usato tale sistema di calcolo sin dall’inizio o a quello adottato successivamente dalle Casse preesistenti (decreto legislativo 509/1994).
Nel confermare la diversità di trattamento, l’Inps fa riferimento alle indicazioni contenute nella nota 2372 del ministero del Lavoro che risale al 2010. Un orientamento confermato oggi da fonti ministeriali che evidenziano come sia lo stesso articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 184/1997 che ha istituito il cumulo per il sistema di calcolo contributivo a stabilire che «rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti … il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall’ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest’ultima».
Una previsione di non facile lettura, che è stata interpretata prima dal ministero, nella nota 2372/2010, e poi dall’Inps, nella circolare 116/2011, nel senso che i periodi contributivi versati alle casse dei professionisti possono essere utilizzati “automaticamente” per il cumulo con il sistema contributivo solo ai fini del diritto. Per la loro valorizzazione anche per l’importo dell’assegno serve invece una deliberazione delle singole casse. Dunque la differente possibilità di valorizzazione dei contributi versati, ai fini del cumulo con il sistema misto o quello contributivo, deriva direttamente dalle norme in vigore. Solo un ulteriore intervento del legislatore potrebbe modificare la situazione.
Matteo Prioschi – IL Sole 24 Ore – 4 luglio 2017