La pensione di vecchiaia richiede ancora almeno 67 anni di età e 20 anni di contributi e costituisce la via d’uscita per chi non raggiunge prima altre soluzioni. A questo riguardo, la legge di Bilancio opera in favore di chi ha versato contributi solo dal 1996 in poi ed è quindi soggetto interamente al metodo di calcolo contributivo: dall’anno prossimo potrà accedere alla vecchiaia a 67 anni se l’assegno pensionistico maturato sarà almeno pari all’importo dell’assegno sociale. Finora deve essere almeno una volta e mezza.
Questa apertura viene in parte compensata, in termini di impatto sui conti pubblici, con una stretta sulla pensione anticipata contributiva, che sarà ancora accessibile con almeno 64 anni di età, 20 di contributi, ma a cui si aggiunge una finestra di tre mesi (periodo che intercorre dalla maturazione del diritto all’erogazione del primo assegno) e un incremento dell’importo minimo che passa, in via generale, da 2,8 a 3 volte quello dell’assegno sociale. Tuttavia, se l’importo supererà cinque volte il trattamento minimo, verrà limitato a tale soglia fino all’età della pensione di vecchiaia.
Non cambiano i requisiti per la pensione anticipata “ordinaria” che richiede almeno 42 anni e 10 mesi di contributi agli uomini e 41 anni e 10 mesi alle donne. E, anzi, diventa più competitiva nei confronti della nuova quota 103. Che, rispetto all’edizione 2023, comporta ora il calcolo dell’assegno con il metodo contributivo invece che con quello misto (e relativa decurtazione permanente per la gran parte dei pensionati); finestre di sette mesi nel comparto privato e nove mesi nel pubblico, importo massimo pari a quattro volte il trattamento minimo fino al requisito per la pensione di vecchiaia.
Per accedere a opzione donna edizione 2024 saranno necessari almeno 35 anni di contributi e 61 di età, raggiunti entro quest’anno. Nella versione 2023 i requisiti sono 35+60 maturati nel 2022, quindi la platea potenziale cresce poco. E l’opzione resta limitata a care giver, dipendenti o licenziate da aziende in crisi, lavoratrici con invalidità.
Sul fronte degli scivoli di accompagnamento a pensione, viene prorogata l’Ape sociale, a cui si accederà a partire da 63 anni e 5 mesi, invece degli attuali 63 anni. E tra gli strumenti attivabili dai datori di lavoro scompare, in quanto non prorogato, il contratto di espansione che, a differenza di isopensione e assegno straordinario, comporta un onere a carico dello Stato.
Per quanto concerne gli importi degli assegni, viene confermato il meccanismo di adeguamento all’inflazione, ma con una penalizzazione ulteriore per chi percepisce trattamenti di valore complessivo superiore a dieci volte il minimo. Inoltre entreranno in vigore le nuove disposizioni sul calcolo del trattamento dei dipendenti pubblici iscritti a Cpdel, Cps, Cpug, Cpi per la quota determinata con il metodo retributivo, per anzianità inferiori a 15 anni, relativa alla pensione anticipata ordinaria e a quella per i “precoci”.