La penalizzazione. La riduzione è dell’1% per ogni anno, destinata a raddoppiare per i soggetti con età inferiore ai 60 anni
Si avvicina la data in cui i primi lavoratori riusciranno a perfezionare i requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata secondo i requisiti più severi previsti dalla Riforma Monti-Fomero. Entro il prossimo giugno le lavoratrici, prive di un diritto a pensione entro la fine del 2011, potranno andare in pensione con 41 anni e 5 mesi di contributi. Infatti le elevate anzianità contributive richieste dalla Riforma, in sostituzione del requisito contributivo di 4o anni, dal 1 gennaio scorso sono state adeguate agli incrementi legati alla speranza di vita ( 3 mesi) e dal prossimo anno subiranno un ulteriore aumento di un mese. Per gli uomini i requisiti sono maggiorati, invece, di un anno. Tuttavia la norma prevede che sulle anzianità contributive maturate prima del 2012 sia applicata una riduzione pari all’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Il taglio sale al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 6o anni. L’Inps, con le circolari numero 35 e 37/2012, ha precisato che la riduzione si applica sulle quote di pensione relative alle anzianità contributive maturate alla fine del 2011 per i soggetti con almeno 18 annidi contributi a131 dicembre 1995, mentre per coloro che alla predetta data hanno contribuzione inferiore, e quindi rientrano in un sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate a131 dicembre 1995. In altri termini, la riduzione si applica sulle quote A e B di pensione. Tuttavia la decurtazione risulta mitigata dal Milleproroghe 2012, il quale ha stabilito che le riduzioni in parola non trovano applicazione – nei confronti dei soggetti che maturano l’elevato requisito contributivo entro il 2017 – qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Per i pubblici dipendenti, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare 2/2012, ha raccomandato alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione unilaterale, prevista dal decreto legge 11/2008, nei confronti di quei lavoratori per i quali potrebbe operare la penalizzazione. Di fatto, le amministrazioni possono avere la certezza solo quando il dipendente compirà il sessantaduesimo anno o, in alternativa, avrà lavorato un periodo pari a quello che comporterebbe la penalizzazione. Infatti, stante il tenore letterale della norma e in assenza di ulteriori chiarimenti da parte del Dipartimento, le amministrazioni trovano difficoltà nel determinare se i trattamenti pensionistici dei propri dipendenti subiranno o meno il taglio previsto. Diversi istituti contrattuali, seppur coperti da contribuzione effettiva e utili ai fini pensionistici – come ad esempio congedo matrimoniale, permessi per Legge 104/1992, donazione sangue, permessi retribuiti per motivi familiari e lutto, diritto allo studio, sciopero e congedi parentali (ex maternità facoltativa) – sembrerebbero non utili al fine di determinare l’anzianità da prendere in considerazione per non far scattare le penalizzazioni previste. L’Inps – gestione ex Inpdap – riscontrando un quesito di un ente locale ha previsto che il modello PA04 deve essere compilato secondo le consuete modalità e nel caso di accesso al pensionamento con un’età inferiore a 62 anni, l’ente dovrà dichiarare la sussistenza di una delle predette condizioni in modo tale da consentire all’istituto di previdenza l’applicazione delle riduzioni percentuali atteso che le stesse intervengono anche in presenza di un solo giorno di assenza dal servizio, condizione che può essere auto-certificata. In altri termini, prosegue l’Istituto, il dipendente per non incorrere nelle penalizzazioni dovrà incrementare l’anzianità contributiva “minima” richiesta dalla norma per il diritto alla pensione anticipata di un numero di giorni di servizio effettivo corrispondenti alle “assenze” effettuate.
Il Sole 24 Ore – 7 marzo 2013