Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico di 67 anni (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026) e di un’anzianità contributiva minima di venti anni, a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore all’importo soglia
Uno strumento utile a chi vuole districarsi con le nuove regole per andare in pensione. Con una circolare (la 46 del 13 marzo) l’Inps ha fornito una serie di indicazioni sulle modifiche introdotte dalla manovra 2024 (legge 213/2023) sul tema pensione di vecchiaia e pensione anticipata per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996. Ecco, in sintesi, le indicazioni fornite dall’ente di previdenza.
Pensione di vecchiaia
Dal 1° gennaio 2024, il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale, il cui valore provvisorio per l’anno 2024 è pari a 534,41 euro. L’Inps ricorda che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico di 67 anni (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026) e di un’anzianità contributiva minima di venti anni, a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore all’importo soglia. I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 (incluso l’importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale) conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla precedente disciplina.
Pensione anticipata
Il diritto alla pensione anticipata si consegue al compimento del 64° anno di età (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026), se risultano versati e accreditati almeno venti anni di contribuzione effettiva e a condizione che l’importo della prima rata di pensione (importo soglia) risulti almeno pari a 3 volte l’importo dell’assegno sociale in vigore (1.603,23 euro): tale importo si riduce a 2,8 volte (1.496,35 euro) per le donne con un figlio e a 2,6 volte (1.389,46 euro) per le donne con due o più figli.
Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un importo lordo massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo in vigore (2.993,05 euro) per le mensilità di anticipo rispetto ai requisiti di accesso previsti dalla normativa in vigore: al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (pari a 67 anni per i bienni 2023/2024 e 2025/2026) sarà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. La pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
I lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023, compreso quello dell’importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, mantengono i requisiti previsti dalla precedente normativa.
Anche per queste persone, se conseguono la pensione con decorrenza dal 2 gennaio 2024, l’importo massimo erogabile non potrà essere superiore a cinque volte il trattamento minimo in vigore.