Il cambio radicale introdotto dal 1° gennaio dalla manovra Monti è il sistema di calcolo contributivo pro-rata per tutti. Questa nuova previsione però pone dubbi importanti
In pratica, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, per tutti i soggetti la quota di pensione è calcolata secondo il sistema contributivo.
Questa nuova previsione però, pone dei dubbi importanti. In particolare, va considerato il caso di coloro che avranno liquidata la pensione con più di 40 anni di contributi: nel loro caso, il cambio di regole potrebbe alzare l’assegno facendo rientrare nel calcolo anche gli anni dopo il 40esimo, “ignorati” dal retributivo, e un altro miglioramento potrebbe verificarsi in relazione all’applicazione o meno del massimale contributivo, previsto dalla legge 335/1995 per i soggetti la cui pensione viene liquidata con il sistema contributivo.
Il sistema di calcolo della pensione, comunemente denominato retributivo, commisura l’importo del trattamento spettante alla retribuzione media percepita negli ultimi anni di attività lavorativa. In questo modo, si permette al lavoratore di avere garantita una determinata percentuale della retribuzione in presenza di 40 anni di contributi; per anzianità inferiori ai 40 anni, la percentuale risulta proporzionalmente inferiore.
Il periodo preso in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile, e la percentuale massima sulla quale calcolare l’importo della pensione, introdotti dal DPR 488/1968, hanno subito nel tempo modifiche, partendo dal 1° maggio 1968 con il 65% per arrivare dal 1° luglio 1982 all’80%.
Ora sorge il dubbio se al retributivo, con massimo 40 anni, si possano aggiungere anche gli anni successivi al 31 dicembre 2011 da calcolare con il sistema contributivo, sforando quindi quelle percentuali.
In una prima versione della bozza del decreto 201/2011, all’articolo 24, comma 1, dove si parlava del calcolo contributivo pro-rata, si prevedeva che in ogni caso l’importo complessivo della pensione non potesse risultare superiore a quello derivante dall’applicazione delle vecchie regole di calcolo. Siccome questa clausola nel testo definitivo è scomparsa, si potrebbe dedurre che il calcolo comprenda tutti i contributi: con sistema retributivo con 40 anni fino al 31 dicembre 2011, e contributivo dal 1° gennaio 2012 in poi.
Un altro problema posto da molti lettori in questi giorni concerne l’applicazione o meno del massimale contributivo a partire dal 2012.
Nelle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, cioè per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, l’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995 prevede un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (93.622 euro per il 2011) con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, o all’esercizio dell’opzione. Ciò significa che il tetto annuo vale sia ai fini contributivi che per la pensione.
Dal momento che la norma parla di coloro che hanno cominciato a versare dal 1° gennaio 1996, non si dovrebbe applicare il massimale a chi ha contributi anteriori al 31 dicembre 1995, e rientra quindi nel retributivo fino al 31 dicembre 2011 o nel sistema misto.
Va infine segnalato anche il problema riguardante la contribuzione figurativa a titolo di malattia e disoccupazione che, fino ad oggi, non era considerata utile per il diritto alla pensione di anzianità liquidata con 35 anni di contributi; con un’anzianità di almeno 40 anni, come precisato dall’INPS, si considerava invece utile, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva fosse stato raggiunto. Dato che ormai i 35 anni sono di fatto scomparsi, si ritiene che nella contribuzione utile per il raggiungimento del diritto alla nuova pensione anticipata rientrino anche i versamenti figurativi per disoccupazione e malattia.
Ilsole24ore.com – 6 gennaio 2012