Nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 ”, con cui , dopo numerosi scontri fra i partiti di maggioranza, è stato indicato il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni : la famosa nuova quota 102. Sulla problematica è intervenuta recentemente l’Inps con la circolare n. 38 dell’8 marzo, per fornire istruzioni in merito all’applicazione della legge. Applicazione che originariamente sembrava molto facile.
In effetti così semplice come si riteneva non appare dalle descrizioni prodotte dall’Istituto.
La Quota 102 è accessibile agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme esclusive e sostitutive, e alla gestione separata Inps. I requisiti richiesti, età anagrafica di almeno 64 anni e anzianità contributiva di 38 anni, vanno maturati entro il 31 dicembre 2022. Ai fini dei 38 anni di contributi, valgono tutti i versamenti effettuati, fermo restando (se richiesto dalla gestione previdenziale di appartenenza) il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità. Non è previsto adeguamento alle aspettative di vita.
Dal prossimo 2 aprile (non il 1° che per consuetudine poteva apparire uno scherzo) decorre il diritto alla pensione anticipata, ma non per tutti. Infatti il trattamento pensionistico anticipato decorre da 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Quindi al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO. Mentre i lavoratori dipendenti, per i quali la pensione è invece erogata da una Gestione diversa da quella esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, dovranno attendere il primo maggio 2022. Dovranno attendere ben 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’Ago. Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.
Sottolineiamo che il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere, ai fini del conseguimento della pensione, fatto valere anche successivamente a tale data.
Le lettere b) e c) del comma 87 dell’articolo 1 della legge 234/2021 coordinano, poi, la preesistente disciplina della pensione “ quota 100 ”, alla pensione anticipata introdotta dalla disposizioni ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022, con particolare riferimento alla facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS e alla disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, ricordiamolo sempre, il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del relativo trattamento pensionistico e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
I criteri del nuovo pensionamento anticipato, ora determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva, nulla innovano in tema di differimento dei termini di pagamento del TFS/TFR. Pertanto, per i lavoratori interessati dalla pensione anticipata il termine di pagamento del TFS/TFR, decorre non dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato maturerà il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico ordinario ( di vecchiaia ) con i riferimenti all’adeguamento eventuale dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.