La pensione anticipata contributiva è conseguibile con 64 anni di età, venti anni di contribuzione effettiva decorrente dal 1° gennaio 1996 e un importo minimo mensile lordo che ora è innalzato a 3 volte l’assegno sociale (corrispondente a 1.603,23 euro), rispetto a 2,8 volte previsto fino allo scorso anno. Il valore è 2,8 volte per le donne con un figlio e 2,6 volte con due o più figli.
Inps estende a tali lavoratrici la possibilità di avvalersi di quanto previsto dalla Riforma Dini 1995, cioè di determinare l’importo della pensione applicando il coefficiente per trasformare il montante contributivo in pensione maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli. Pertanto, a parità di montante, la presenza dei figli porterà a un assegno pensionistico maggiore rispetto alle lavoratrici senza figli. Ad esempio ipotizzando l’accesso a pensione a 64 anni di età, una lavoratrice con un figlio potrà utilizzare il coefficiente delle 65enni, che è più vantaggioso.
Tuttavia, a differenza dello scorso anno, per le pensioni anticipate contributive, liquidate dal 2 gennaio 2024, opera un tetto massimo dell’assegno mensile che non può essere superiore a 5 volte il trattamento minimo (corrispondente a 2.993,05 euro), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui il lavoratore maturerebbe il diritto alla pensione di vecchiaia.
Al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia, sarà messo in pagamento l’intero importo, adeguato all’inflazione maturata tempo per tempo. Inoltre, l’accesso alla pensione è differito di tre mesi (finestra mobile), comportando che, per la generalità dei lavoratori, la decorrenza è differita a non prima del 1° maggio 2024, mentre per i pubblici dipendenti, iscritti alla gestione esclusiva, la prestazione sarà pagabile dal 2 aprile 2024.
Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023, l’importo minimo è cristallizzato a 2,8 volte l’assegno sociale, senza alcuna attesa, considerato che non era prevista una finestra mobile. Tuttavia, anche nei confronti di tali lavoratori troverà applicazione l’importo massimo (pari a 5 volte il trattamento minimo) per le pensioni aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024.
In pratica, l’Inps fa salvi i requisiti di accesso previgenti, ma non l’importo di pensione maturato che, se eccedente il predetto massimale, verrà ridotto, fino alla vecchiaia.