Per potersi iscrivere a un corso di recupero dei punti patente, non è più necessario attendere la comunicazione ufficiale del fatto che la decurtazione è effettivamente avvenuta. Basterà dimostrare che i punti sono stati tolti e per questo si potranno utilizzare le stampate tratte dal Portale dell’automobilista o dalla banca dati della Motorizzazione.
Lo stabilisce la circolare emanata ieri dalla direzione generale della Motorizzazione e protocollata con il numero 11490. La decisione è dovuta alla necessità di allinearsi alla giurisprudenza, dopo numerosi casi di contenzioso.
Il contenzioso nasce dal fatto che non di rado la comunicazione ufficiale non giunge al destinatario, in quanto non è prevista alcuna particolare formalità per garantirne e certificarne l’arrivo. Infatti, l’articolo 126-bis, comma 3 del Codice della strada stabilisce che ogni variazione di punteggio va semplicemente «comunicata» e non formalmente notificata. Una scelta precisa che fu fatta 10 anni fa per avviare l’applicazione della patente a punti anche con le scarse risorse finanziarie a disposizione.
In effetti, all’epoca, la conoscenza dell’avvenuta decurtazione non aveva un’importanza capitale per l’interessato, per com’era il quadro delle norme sulla materia. Pochi mesi dopo, però, il Dm 29 luglio 2003 che disciplinava i corsi di recupero punti subordinava la possibilità di iscriversi al fatto che la comunicazione fosse stata ricevuta, tanto che la si doveva allegare alla domanda d’iscrizione. Una scelta necessaria, per evitare che i più furbi s’iscrivessero in via “preventiva”: sapendo che sarebbe arrivata una decurtazione che avrebbe potuto azzerare la dote della loro patente, avrebbero riguadagnato punti utili per tempo. Però in questo modo assumeva importanza l’effettiva ricezione dell’avviso.
Infatti, ci sono state persone che non lo hanno ricevuto e per questo non hanno potuto recuperare punti o sono addirittura arrivate all’azzeramento. Alcune hanno fatto ricorso al Tar contro i relativi provvedimenti della Motorizzazione e si è consolidata una giurisprudenza loro favorevole. La circolare di ieri cita, tra tutte, la sentenza 6189/2012, emessa il 4 dicembre 2012 dal Consiglio di Stato.
Così ora gli uffici della Motorizzazione non dovranno più pretendere che l’interessato alleghi alla domanda la comunicazione di avvenuta decurtazione, ma dovranno accettare anche una stampa del saldo punti che l’interessato può ottenere da sé via web, collegandosi e registrandosi a www.ilportaledellautomobilista.it. In alternativa – specifica la circolare – si può chiedere allo stesso ufficio della Motorizzazione, i cui addetti dovranno consultare una parte (la maschera Veca) dell’Archivio nazionale conducenti senza chiedere all’utente alcun pagamento.
La procedura è stata introdotta d’urgenza con una semplice circolare, in attesa di un nuovo Dm. Probabilmente questo decreto sarà lo stesso che introdurrà l’obbligo di esame al termine del corso di recupero, previsto dalla legge 120/10 e finora inattuato.
Il Sole 24 Ore – 10 maggio 2013