Il SIVeMP è stato nuovamente chiamato in causa nell’ambito dell’annosa questione, che si confidava invero risolta, relativa alla possibilità di svolgere funzioni di polizia giudiziaria, anche d’iniziativa (attività ex art. 55 CPP e notizia di reato ex art. 347 CPP), da parte dei veterinari degli Enti e delle Aziende del SSN, vale a dire circa il “possesso” della “qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria”, ove inquadrati sia come dirigenti ai sensi del vigente C.C.N.L. di categoria, sia come Specialisti Ambulatoriali ai sensi del vigente A.C.N., nonché circa la corretta assunzione ovvero circa l’attribuzione di detta qualifica di UPG.
Il “Documento sullo stato giuridico dei veterinari specialisti ambulatoriali“, pubblicato su Argomenti n. 1/2016, aveva invero sancito una fondamentale intesa, anche e in particolare su detta questione, tra le componenti del SIVeMP inquadrate nei due diversi ruoli e contratti nazionali, i dirigenti e gli specialisti ambulatoriali interni (cd. convenzionati o SAI).
Ora, considerato quanto sopra, tenuto conto che, in Piemonte, risultava nel frattempo intervenuta sul punto anche la Procura della Repubblica di Torino, chiamata a dare riscontro ad una disamina della questione formulata dal Settore Regionale di Prevenzione e Veterinaria della Regione stessa, e visto che tali Organismi diedero indicazioni sostanzialmente in sintonia con il summenzionato documento, atteso che tuttavia la “vexata quaestio” non risulta ancora chiarita, è parso opportuno acquisire un ulteriore parere legale, al fine di ottenere e poter esporre ulteriori e specifici elementi chiarificatori, ancora evidentemente necessari, nonostante tutto.
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18 giugno 2018