Gli oneri relativi alla custodia e alla vigilanza dei cani randagi possono essere legittimamente reperiti dai fondi comunali provenienti dalle multe stradali. Infatti, posto che l’articolo 2, comma 5 del Codice della strada impone agli enti proprietari delle pubbliche vie di assumere tutte le iniziative necessarie affinché si realizzi la sicurezza stradale e tenuto conto che la custodia dei cani randagi rientra nella competenza delle amministrazioni comunali, si realizza quel nesso logico che permette di destinare quota parte delle risorse finanziarie provenienti dalle multe alla custodia dei cani randagi, intesi, questi ultimi, quali potenziali ostacoli alla sicurezza stradale. È quanto ha espresso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lazio, nel testo del parere n.14212011.
Per la prima volta si è data un’interpretazione «evoluta» all’articolo 208 del codice della strada, allargando la nozione di sicurezza stradale, non solo riferita alla sicurezza dei veicoli, ma anche alla sicurezza dei semplici fruitori delle pubbliche vie, con riferimento ai pedoni. Come noto, per effetto della nonna sopra citata, l’ente comunale deve devolvere almeno il cinquanta per cento degli introiti derivanti dalle multe ad una serie di iniziative volte a garantire la sicurezza stradale. Il principio fondamentale, ad avviso della Corte, quello per cui chi è proprietario di un bene, quale una strada, deve essere responsabile della sua corretta fruizione verso una serie differenziata di utenti. In breve, qualsiasi strada, deve essere gestita in maniera tale da non arrecare danno a chi la utilizza e, in questo concetto, non ci sono solo i veicoli, ma anche le persone e, tra queste, le cosiddette fasce deboli (anziani e bambini). Non vi è dubbio, inoltre, che il proprietario della rete stradale deve garantire che la stessa presenti «anomalie tali da arrecare danno all’utente». E in questa veste, ad avviso della Corte, può rientrare la presenza improvvisa sulla carreggiata di cani randagi che, in base alla normativa vigente, dovrebbero trovare protezione ed asilo in appositi ambiti a tutela della loro stessa esistenza ed incolumità. Basti pensare alla giurisprudenza in merito, che fonda quale dovere essenziale del proprietario di una strada l’eliminazione delle insidie rappresentate dai cani, non essendo oltremodo segnalabile tale presenza all’utenza con un apposito cartello.
Antonio G. Paladino – ItaliaOggi – 13 gennaio 2012